| (Organi della federazione regionale).
1. Sono organi della federazione regionale: il
consiglio, la giunta ed il presidente.
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2. Il consiglio è rinnovato ogni quattro anni con elezioni
indette tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio ed è
composto da:
a) tutti i presidenti degli ordini provinciali
della regione;
b) due rappresentanti eletti ai sensi dell'articolo
12 dai consigli generali con voto di preferenza limitato a
uno.
3. Il consiglio, nella prima riunione convocata dal
presidente dell'ordine della provincia capoluogo di regione,
elegge, tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e a
maggioranza dei voti, il presidente, il vice presidente, il
segretario e il tesoriere che costituiscono la giunta.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3 del
presente articolo, il presidente effettua le comunicazioni di
cui all'articolo 11, comma 3.
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