| (Competenze degli organi della
federazione regionale).
1. Il consiglio della federazione regionale:
a) elegge la giunta;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo;
c) stabilisce, su proposta della giunta, il
contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare
in rapporto al numero degli iscritti per le spese di
funzionamento della federazione regionale;
d) svolge le funzioni attribuite alle federazioni
regionali dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi di
lavoro;
e) gestisce, in collaborazione con la regione e con
le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo
regionale, la formazione in medicina generale;
Pag. 19
f) gestisce, d'intesa con gli organismi e con le
organizzazioni sindacali più rappresentative in campo
regionale, le commissioni professionali e la commissione di
verifica (VRQ).
2. La giunta della federazione regionale:
a) propone all'approvazione del consiglio il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) provvede all'amministrazione dei beni della
federazione regionale.
3. Il presidente della federazione regionale:
a) rappresenta la federazione;
b) convoca e presiede la giunta ed il consiglio;
c) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
4. Il vice presidente, il segretario ed il tesoriere della
federazione regionale esercitano le medesime funzioni
spettanti, a livello di ordine provinciale, al vice
presidente, al segretario e al tesoriere degli ordini
provinciali ai sensi dell'articolo 5.
5. Il consiglio della federazione regionale è convocato di
norma dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti, previa indicazione degli argomenti da inserire
all'ordine del giorno.
6. Il comma 5 si applica anche nel caso di presentazione di
mozione di sfiducia nei confronti del presidente. Qualora la
mozione di sfiducia sia approvata a maggioranza il presidente
decade dalla carica. Il presidente decade altresì dalla carica
qualora siano stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di
custodia cautelare o sentenza di condanna a pena detentiva.
| |