| (Organi della Federazione nazionale).
1. Sono organi della Federazione nazionale: il consiglio
nazionale, il comitato centrale, il collegio dei revisori dei
conti ed il presidente.
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2. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli
ordini provinciali ed è presieduto dal presidente della
Federazione nazionale; si riunisce, su convocazione del
presidente, almeno due volte l'anno per l'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per
l'assolvimento delle altre attribuzioni di cui al comma 1
dell'articolo 18.
3. Il comitato centrale, composto da quindici membri, ed il
collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, sono
eletti dai componenti dei consigli generali provinciali con il
sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, con
elezioni indette ogni quattro anni, da tenersi tra il mese di
marzo ed il mese di aprile. Sono eleggibili tutti i membri dei
consigli generali.
4. La data delle votazioni, da tenersi in un unico giorno
festivo presso le sedi degli ordini provinciali, è decisa dal
comitato centrale uscente ed è comunicata agli aventi diritto
al voto tramite lettera raccomandata inviata da sessanta a
quarantacinque giorni prima della data delle votazioni
stesse.
5. Le liste dei candidati, controfirmate da almeno sessanta
membri dei consigli generali, sono presentate al comitato
centrale uscente almeno trenta giorni prima del giorno fissato
per il voto. Il comitato centrale trasmette le liste dei
candidati alle sedi provinciali degli ordini almeno quindici
giorni prima della data delle votazioni.
6. I seggi elettorali sono costituiti dal presidente in
carica, o da uno suo delegato, dai due membri più anziani del
consiglio generale, con funzioni di scrutatori, e dal membro
più giovane con funzioni di segretario. Presso la sede della
Federazione nazionale è istituito un seggio elettorale
principale, composto dal presidente della Federazione
nazionale, dai due membri più anziani e dal membro più giovane
del comitato centrale uscente, che provvede, sulla base dei
dati pervenuti dai seggi elettorali provinciali, al computo
totale dei voti di lista e dei voti di preferenza ed alla
proclamazione degli eletti.
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7. L'elettore può esprimere un numero di preferenze massimo
pari a un terzo dei seggi attribuibili.
8. Per le modalità di voto, il computo dei voti, il premio
di maggioranza e la soglia di sbarramento, l'attribuzione dei
seggi e la proclamazione dei risultati si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 7 a 11.
9. Ai fini di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e
6 dell'articolo 12.
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