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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5303
DDL0425-0018
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL12-425)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Organi della Federazione nazionale).
      1.  Sono organi della Federazione nazionale: il consiglio
  nazionale, il comitato centrale, il collegio dei revisori dei
  conti ed il presidente.
 
                              Pag. 20
 
    2.  Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli
  ordini provinciali ed è presieduto dal presidente della
  Federazione nazionale; si riunisce, su convocazione del
  presidente, almeno due volte l'anno per l'approvazione del
  bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per
  l'assolvimento delle altre attribuzioni di cui al comma 1
  dell'articolo 18.
    3.  Il comitato centrale, composto da quindici membri, ed il
  collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, sono
  eletti dai componenti dei consigli generali provinciali con il
  sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, con
  elezioni indette ogni quattro anni, da tenersi tra il mese di
  marzo ed il mese di aprile.  Sono eleggibili tutti i membri dei
  consigli generali.
    4.  La data delle votazioni, da tenersi in un unico giorno
  festivo presso le sedi degli ordini provinciali, è decisa dal
  comitato centrale uscente ed è comunicata agli aventi diritto
  al voto tramite lettera raccomandata inviata da sessanta a
  quarantacinque giorni prima della data delle votazioni
  stesse.
    5.  Le liste dei candidati, controfirmate da almeno sessanta
  membri dei consigli generali, sono presentate al comitato
  centrale uscente almeno trenta giorni prima del giorno fissato
  per il voto.  Il comitato centrale trasmette le liste dei
  candidati alle sedi provinciali degli ordini almeno quindici
  giorni prima della data delle votazioni.
    6.  I seggi elettorali sono costituiti dal presidente in
  carica, o da uno suo delegato, dai due membri più anziani del
  consiglio generale, con funzioni di scrutatori, e dal membro
  più giovane con funzioni di segretario.  Presso la sede della
  Federazione nazionale è istituito un seggio elettorale
  principale, composto dal presidente della Federazione
  nazionale, dai due membri più anziani e dal membro più giovane
  del comitato centrale uscente, che provvede, sulla base dei
  dati pervenuti dai seggi elettorali provinciali, al computo
  totale dei voti di lista e dei voti di preferenza ed alla
  proclamazione degli eletti.
 
                              Pag. 21
 
    7.  L'elettore può esprimere un numero di preferenze massimo
  pari a un terzo dei seggi attribuibili.
    8.  Per le modalità di voto, il computo dei voti, il premio
  di maggioranza e la soglia di sbarramento, l'attribuzione dei
  seggi e la proclamazione dei risultati si applicano le
  disposizioni di cui agli articoli da 7 a 11.
    9.  Ai fini di cui al presente articolo si applicano, in
  quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e
  6 dell'articolo 12.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-425 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0425 TOTPAG=0027 TOTDOC=0031 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=031 PAGFIN=0021 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=042500 00 FASCIDC=12DDL0425 SORTNAV=0042500 000 00000 ZZDDLC425 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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