| (Elezione alle cariche federative nazionali).
1. Il comitato centrale di cui al comma 3 dell'articolo
16, nella prima riunione convocata dal consigliere che ha
riportato il maggior numero di voti, elegge, tra i suoi
componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il
presidente, il vice presidente, il segretario ed il
tesoriere.
2. Il presidente comunica, con lettera raccomandata, i
risultati delle elezioni al Ministro della sanità, al Ministro
di grazia e giustizia, all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza medici (ENPAM), al prefetto ed agli uffici
giudiziari di Roma, nonché agli ordini provinciali.
3. Il collegio dei revisori dei conti di cui al comma 3
dell'articolo 16, elegge il proprio presidente, nella prima
riunione convocata dal revisore che ha riportato il maggior
numero dei voti.
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