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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5305
DDL0425-0020
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL12-425)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Competenze del consiglio nazionale, del comitato centrale
  e del collegio dei revisori dei conti della Federazione
                         nazionale).
      1.  Il consiglio nazionale della Federazione
  nazionale:
        a)  approva il bilancio preventivo ed il conto
  consuntivo proposto dal comitato centrale ai sensi del comma
  2, lettera  h);
        b)  stabilisce, su proposta del comitato centrale ai
  sensi del comma 2, lettera
 
                              Pag. 22
 
  i),  il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
  deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le
  spese di funzionamento della Federazione nazionale;
        c)  approva, su proposta del comitato centrale ai
  sensi del comma 2, lettera  l),  il codice di
  deontologia;
        d)  adotta i regolamenti proposti dal comitato
  centrale ai sensi del comma 2, lettera  m).  Detti
  regolamenti sono inviati al Ministro della sanità ai sensi
  dell'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.  I
  regolamenti relativi al personale dipendente della Federazione
  nazionale sono inviati altresì alla Presidenza del Consiglio
  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
        e)  approva le tariffe minime e massime degli
  onorari delle prestazioni medico-chirurgiche proposte dal
  comitato centrale ai sensi del comma 2, lettera  f).  Le
  tariffe sono rese esecutive con decreto emanato dal Ministro
  della sanità.  Dette tariffe sono inderogabili per le persone
  fisiche e giuridiche legittimate all'erogazione delle
  prestazioni medico-chirurgiche e qualsiasi accordo in deroga è
  nullo.  Le accertate violazioni comportano la sospensione da
  uno a sei mesi dall'esercizio professionale per le persone
  fisiche, comminata dall'ordine provinciale competente per
  territorio e la sospensione per lo stesso periodo
  dell'autorizzazione amministrativa per le persone giuridiche,
  disposta dall'autorità che l'ha rilasciata;
        f)  esprime, su proposta del comitato centrale ai
  sensi del comma 2, lettera  n),  parere vincolante sulla
  programmazione del numero dei posti disponibili nelle facoltà
  di medicina e nelle scuole di specializzazione.
    2.  Il comitato centrale della Federazione nazionale:
        a)  elegge fra i suoi componenti il presidente, il
  vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
 
                              Pag. 23
 
        b)  vigila sulla conservazione del decoro e
  dell'indipendenza della professione medica in ambito
  nazionale;
        c)  coordina e promuove l'attività degli ordini
  provinciali e delle federazioni regionali;
        d)  promuove e favorisce tutte le iniziative tese a
  facilitare il progresso culturale degli iscritti agli albi di
  cui all'articolo 1 e ad impartire direttive per la verifica
  professionale periodica degli iscritti e per l'accreditamento
  dei corsi di aggiornamento professionale;
        e)  esercita il potere disciplinare nei confronti
  dei componenti dei consigli generali.  Contro i provvedimenti
  adottati è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per
  gli esercenti le professioni sanitarie;
        f)  propone al consiglio nazionale le tariffe minime
  e massime degli onorari per le prestazioni
  medico-chirurgiche;
        g)  provvede all'amministrazione dei beni della
  Federazione nazionale;
        h)  propone all'approvazione del consiglio nazionale
  il bilancio preventivo ed il conto consultivo;
        i)  propone al consiglio nazionale il contributo
  annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto
  al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento
  della Federazione nazionale;
        l)  propone all'approvazione del consiglio nazionale
  il codice di deontologia;
        m)  sottopone regolamenti, anche relativi al
  personale, all'approvazione del consiglio nazionale;
        n)  propone al consiglio nazionale, ai fini del
  parere di cui al comma 1, lettera  f),  la programmazione
  del numero dei posti disponibili nelle facoltà di medicina e
  nelle scuole di specializzazione.
    3.  Il collegio dei revisori dei conti della Federazione
  nazionale:
        a)  esamina il bilancio di previsione ed il conto
  consuntivo;
        b)  esamina i documenti amministrativi contabili.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-425 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0425 TOTPAG=0027 TOTDOC=0031 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=028 PAGFIN=0023 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=042500 00 FASCIDC=12DDL0425 SORTNAV=0042500 000 00000 ZZDDLC425 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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