| (Competenze del consiglio nazionale, del comitato centrale
e del collegio dei revisori dei conti della Federazione
nazionale).
1. Il consiglio nazionale della Federazione
nazionale:
a) approva il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo proposto dal comitato centrale ai sensi del comma
2, lettera h);
b) stabilisce, su proposta del comitato centrale ai
sensi del comma 2, lettera
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i), il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le
spese di funzionamento della Federazione nazionale;
c) approva, su proposta del comitato centrale ai
sensi del comma 2, lettera l), il codice di
deontologia;
d) adotta i regolamenti proposti dal comitato
centrale ai sensi del comma 2, lettera m). Detti
regolamenti sono inviati al Ministro della sanità ai sensi
dell'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. I
regolamenti relativi al personale dipendente della Federazione
nazionale sono inviati altresì alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
e) approva le tariffe minime e massime degli
onorari delle prestazioni medico-chirurgiche proposte dal
comitato centrale ai sensi del comma 2, lettera f). Le
tariffe sono rese esecutive con decreto emanato dal Ministro
della sanità. Dette tariffe sono inderogabili per le persone
fisiche e giuridiche legittimate all'erogazione delle
prestazioni medico-chirurgiche e qualsiasi accordo in deroga è
nullo. Le accertate violazioni comportano la sospensione da
uno a sei mesi dall'esercizio professionale per le persone
fisiche, comminata dall'ordine provinciale competente per
territorio e la sospensione per lo stesso periodo
dell'autorizzazione amministrativa per le persone giuridiche,
disposta dall'autorità che l'ha rilasciata;
f) esprime, su proposta del comitato centrale ai
sensi del comma 2, lettera n), parere vincolante sulla
programmazione del numero dei posti disponibili nelle facoltà
di medicina e nelle scuole di specializzazione.
2. Il comitato centrale della Federazione nazionale:
a) elegge fra i suoi componenti il presidente, il
vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
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b) vigila sulla conservazione del decoro e
dell'indipendenza della professione medica in ambito
nazionale;
c) coordina e promuove l'attività degli ordini
provinciali e delle federazioni regionali;
d) promuove e favorisce tutte le iniziative tese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti agli albi di
cui all'articolo 1 e ad impartire direttive per la verifica
professionale periodica degli iscritti e per l'accreditamento
dei corsi di aggiornamento professionale;
e) esercita il potere disciplinare nei confronti
dei componenti dei consigli generali. Contro i provvedimenti
adottati è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie;
f) propone al consiglio nazionale le tariffe minime
e massime degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche;
g) provvede all'amministrazione dei beni della
Federazione nazionale;
h) propone all'approvazione del consiglio nazionale
il bilancio preventivo ed il conto consultivo;
i) propone al consiglio nazionale il contributo
annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto
al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento
della Federazione nazionale;
l) propone all'approvazione del consiglio nazionale
il codice di deontologia;
m) sottopone regolamenti, anche relativi al
personale, all'approvazione del consiglio nazionale;
n) propone al consiglio nazionale, ai fini del
parere di cui al comma 1, lettera f), la programmazione
del numero dei posti disponibili nelle facoltà di medicina e
nelle scuole di specializzazione.
3. Il collegio dei revisori dei conti della Federazione
nazionale:
a) esamina il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo;
b) esamina i documenti amministrativi contabili.
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