| (Competenze del presidente del vice presidente, del
segretario e del tesoriere della Federazione nazionale).
1. Il presidente della Federazione nazionale:
a) rappresenta la Federazione nazionale;
b) convoca e presiede il consiglio nazionale ed il
comitato centrale di cui all'articolo 16;
d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti in materia.
2. Il vice presidente, il segretario ed il tesoriere della
Federazione nazionale esercitano le medesime funzioni
esercitate, a livello di ordine provinciale, dal
vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere dell'ordine
provinciale, ai sensi dell'articolo 5.
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