| (Provvedimenti disciplinari).
1. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio
direttivo dell'ordine provinciale ai sensi della lettera h)
del comma 3 dell'articolo 4, nei confronti di tutti gli
iscritti all'albo provinciale, compresi i medici con rapporto
di lavoro dipendente, per quanto concerne i comportamenti
disciplinati dal codice deontologico.
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