| (Norme transitorie e finali).
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, la competenza a determinare composizione e funzionamento
del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, è attribuita al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente
generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato
continua ad operare nella composizione prevista nella
previgente normativa.
2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono
esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale
opzione ha effetto per il residuo periodo.
3. L'onere derivante dall'articolo 4- bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
relativamente al personale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale interessato, è valutato in lire 55 miliardi
per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire
71 miliardi per l'anno 1996.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire
123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno
1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i
relativi interventi prorogati per i predetti anni.
5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le
disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
non si applicano alle somme iscritte, in conto residui,
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al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "con più di
cento dipendenti".
7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al 30 giugno 1994.
8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con effetto dal 1^ luglio 1994, qualora del nucleo familiare
di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per
ogni figlio, con esclusione del primo".
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