| (Esame di abilitazione).
1. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo la commissione di esame è
composta dal
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presidente dell'ordine dei medici competente per territorio,
che la presiede, da due professori ordinari designati uno dal
Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, e da sei membri
designati dall'ordine provinciale tra i liberi professionisti
ed i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
2. Per gli esami di abilitazione di cui al comma 1 le prove
di esame si svolgono presso le strutture del Servizio
sanitario nazionale nel rispetto delle norme stabilite con
regolamento emanato dal Ministro della sanità.
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