| (Aspettative e permessi).
1. I medici chirurghi che sono pubblici dipendenti hanno
diritto, a loro richiesta:
a) di essere collocati in aspettativa o di
assentarsi dal servizio, con diritto alla intera retribuzione
spettante per il numero di ore necessarie all'espletamento del
mandato, se eletti alla carica di presidente della Federazione
nazionale;
b) di godere di permessi retribuiti in relazione al
rilievo della carica, con onere a carico dell'amministrazione
pubblica, se eletti alle cariche di presidente di ordini
provinciali o di federazioni regionali; di vice presidente, di
tesoriere e di segretario di ordini provinciali o della
Federazione nazionale o della federazione regionale; di
componenti del consiglio direttivo, del comitato centrale o
del collegio dei revisori dei conti.
2. Ai fini del trattamento economico e normativo spettante
agli eletti alle cariche dell'ordine nei casi di cui al comma
1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n.
1078.
3. I medici chirughi convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale hanno diritto a farsi sostituire quando
siano eletti alle cariche di cui al comma 1, con onere a
carico del Servizio stesso.
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4. Il diritto all'aspettativa od ai permessi retribuiti
nella misura e con il trattamento di cui al presente articolo
spetta altresì ai sanitari aventi un rapporto di lavoro di
natura privata. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al sanitario la normale retribuzione e ad
adempiere a tutti gli obblighi di carattere previdenziale,
assistenziale ed assicurativo, con diritto al rimborso
integrale, da parte dell'ordine provinciale e della
federazione regionale o nazionale presso i quali il dipendente
ricopre la carica elettiva, degli oneri relativi alla
fruizione dell'aspettativa o dei permessi.
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