| (Norma finale).
1. Le cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere e
segretario dell'ordine provinciale, della federazione
regionale e della Federazione nazionale degli ordini dei
medici sono incompatibili con qualunque altra carica politica,
amministrativa e sindacale.
2. La sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 1
deve essere rimossa entro trenta giorni. In caso di mancata
opzione si determina automaticamente la decadenza dalla
cartica ordinistica.
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