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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5318
DDL0426-0002
Progetto di legge Camera n. 426 - testo presentato - (DDL12-426)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C426. TESTIPDL
...C426.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC426 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Tra le numerose innovazioni che il
  Parlamento ha inteso introdurre nella pensionistica di guerra,
  un capitolo a parte merita quello dell'aggiornamento dei
  criteri di classificazione delle infermità.
    Sin dal 1984, infatti, venne chiesta (con il progetto di
  legge atto Camera n. 656, IX legislatura) una apposita
  modifica alla vigente legislazione che consentisse di
  "conseguire l'auspicato aggiornamento dei criteri di
  valutazione delle infermità alla luce delle più recenti
  acquisizioni scientifiche, specie per quanto riguarda il
  concetto di interdipendenza e concausalità tra l'invalidità di
  guerra ed altre successivamente insorte".
    L'iniziativa venne ripresa nel 1988 e nel 1990
  (rispettivamente atti Camera n. 2585 e n. 4822, X legislatura)
  per ribadire "l'obbligo di valutare - ai fini
  dell'attribuzione del trattamento pensionistico complessivo -
  sia le infermità derivanti da terapie eseguite per la cura
  dell'invalidità di guerra, sia quelle insorte successivamente
  sullo stesso organo o in organi cofunzionali".
    La volontà del legislatore intesa a riconoscere che tutte
  le infermità che sopraggiungono a carico di organi e apparati
  già colpiti da infermità dipendenti da causa di guerra
  costituiscono, direttamente o indirettamente, un aggravamento
  di queste ultime e che, pertanto, il danno anatomo-funzionale
 
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  deve essere valutato nel suo complesso, trovò
  finalmente accoglimento con l'approvazione unanime
  dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.
  261.
    Inopinatamente, il Comitato di liquidazione delle pensioni
  di guerra, recependo l'orientamento interpretativo della Corte
  dei conti, ha stabilito che il citato articolo 2 "pone una
  presunzione relativa  (iuris tantum)  e che quindi
  l'interdipendenza tra infermità pensionata e quella
  sopravvenuta, inizialmente presunta, va di volta in volta
  esaminata, tenendo conto di tutti gli elementi che valgono
  eventualmente ad escluderla".
    Considerato che sia l'amministrazione sia il Comitato di
  liquidazione delle pensioni di guerra, sia infine la Corte dei
  conti hanno di norma sempre applicato il criterio
  di interdipendenza sulla scorta di un parere
  medico-legale legato esclusivamente alla tradizionale ed ormai
  obsoleta concezione del rigido nesso eziologico, il conferire
  al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, valore di
  presunzione relativa e quindi soggetta sempre ad una prova
  contraria degli organi collegiali sanitari comporta, senza
  ombra di dubbio, il risultato di svuotare di ogni significato
  concreto una norma innovatrice di indiscussa importanza, tanto
  da renderla del tutto superflua.
    Occorre, quindi, nel pieno rispetto della unanime volontà
  del legislatore, restituire alla disposizione di cui trattasi
  la sua originaria efficacia, attraverso lo strumento
  dell'interpretazione autentica che con la presente proposta di
  legge sottoponiamo alla vostra approvazione.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-426 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0426 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=042600 00 FASCIDC=12DDL0426 SORTNAV=0042600 000 00000 ZZDDLC426 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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