| Onorevoli Colleghi! -- Tra le numerose innovazioni che il
Parlamento ha inteso introdurre nella pensionistica di guerra,
un capitolo a parte merita quello dell'aggiornamento dei
criteri di classificazione delle infermità.
Sin dal 1984, infatti, venne chiesta (con il progetto di
legge atto Camera n. 656, IX legislatura) una apposita
modifica alla vigente legislazione che consentisse di
"conseguire l'auspicato aggiornamento dei criteri di
valutazione delle infermità alla luce delle più recenti
acquisizioni scientifiche, specie per quanto riguarda il
concetto di interdipendenza e concausalità tra l'invalidità di
guerra ed altre successivamente insorte".
L'iniziativa venne ripresa nel 1988 e nel 1990
(rispettivamente atti Camera n. 2585 e n. 4822, X legislatura)
per ribadire "l'obbligo di valutare - ai fini
dell'attribuzione del trattamento pensionistico complessivo -
sia le infermità derivanti da terapie eseguite per la cura
dell'invalidità di guerra, sia quelle insorte successivamente
sullo stesso organo o in organi cofunzionali".
La volontà del legislatore intesa a riconoscere che tutte
le infermità che sopraggiungono a carico di organi e apparati
già colpiti da infermità dipendenti da causa di guerra
costituiscono, direttamente o indirettamente, un aggravamento
di queste ultime e che, pertanto, il danno anatomo-funzionale
Pag. 2
deve essere valutato nel suo complesso, trovò
finalmente accoglimento con l'approvazione unanime
dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.
261.
Inopinatamente, il Comitato di liquidazione delle pensioni
di guerra, recependo l'orientamento interpretativo della Corte
dei conti, ha stabilito che il citato articolo 2 "pone una
presunzione relativa (iuris tantum) e che quindi
l'interdipendenza tra infermità pensionata e quella
sopravvenuta, inizialmente presunta, va di volta in volta
esaminata, tenendo conto di tutti gli elementi che valgono
eventualmente ad escluderla".
Considerato che sia l'amministrazione sia il Comitato di
liquidazione delle pensioni di guerra, sia infine la Corte dei
conti hanno di norma sempre applicato il criterio
di interdipendenza sulla scorta di un parere
medico-legale legato esclusivamente alla tradizionale ed ormai
obsoleta concezione del rigido nesso eziologico, il conferire
al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, valore di
presunzione relativa e quindi soggetta sempre ad una prova
contraria degli organi collegiali sanitari comporta, senza
ombra di dubbio, il risultato di svuotare di ogni significato
concreto una norma innovatrice di indiscussa importanza, tanto
da renderla del tutto superflua.
Occorre, quindi, nel pieno rispetto della unanime volontà
del legislatore, restituire alla disposizione di cui trattasi
la sua originaria efficacia, attraverso lo strumento
dell'interpretazione autentica che con la presente proposta di
legge sottoponiamo alla vostra approvazione.
| |