| 1. La presunzione di interdipendenza di cui alla lettera
m), dei "Criteri per l'applicazione delle Tabelle A, B
ed E", riportati in calce alla Tabella B, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
introdotta dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n.261, deve essere interpretata quale presunzione legale
assoluta e, pertanto, nella classificazione complessiva del
danno anatomo-funzionale devono essere obbligatoriamente
valutate anche le infermità che si sono instaurate sullo
stesso organo già colpito da invalidità, le quali hanno dato
diritto a trattamento pensionistico di guerra, o su organi
ovvero apparati con esso cofunzionali.
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