Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5321
DDL0427-0002
Progetto di legge Camera n. 427 - testo presentato - (DDL12-427)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C427. TESTIPDL
...C427.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC427 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Da tempo, ormai, il Parlamento ha
  riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di
  trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente
  l'organico riordino normativo ed economico della legislazione
  pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio
  dell'equo risarcimento del danno subìto, solennemente sancito
  dalla legislazione stessa.
    Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi
  finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali
  hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni
  provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà
  delle forze politiche
  verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed
  anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate
  sperequazioni.
    Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento
  dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle
  precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui
  contatti tra il Parlamento ed i legittimi rappresentanti delle
  categorie interessate.
    Riteniamo che allo stato attuale delle cose lo strumento
  più idoneo per pervenire alla definitiva soluzione dell'annoso
  problema sia quello del conferimento della delega al Governo,
  già sperimentata
 
                               Pag. 2
 
  in modo abbastanza positivo con l'articolo 13 della legge 29
  novembre 1977, n. 875, e con la legge 23 settembre 1981, n.
  533.
    Con il provvedimento che sottoponiamo alla vostra
  approvazione il Governo viene, infatti, delegato ad emanare,
  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di
  categoria espressamente indicate dal terzo comma dell'articolo
  102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di
  guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  23 dicembre 1978, n. 915 nonché delle competenti Commissioni
  permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
  Repubblica, un decreto legislativo che affronti e risolva in
  modo particolare le questioni qualificanti individuate con
  estrema precisione e che ci accingiamo qui di seguito ad
  illustrare.
    Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico dei
  trattamenti pensionistici base è sufficiente tener presente
  che la pensione base di un invalido di prima categoria
  (tabella C) che ha perduto il cento per cento della propria
  integrità fisica è attualmente fissata in lire 703.000 mensili
  che rappresentano poco più del 40 per cento della retribuzione
  media degli operai dell'industria, percentuale che è fin
  troppo facile definire inadeguata.
    Per i trattamenti base della tabella N (vedove di invalidi
  ascritti a categorie dalla 2ha alla 8ha) emerge inoltre
  chiara la necessità di rideterminarli con un preciso
  riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dante
  causa in analogia alla pensionistica ordinaria.
    A dare fondamento e credibilità alla richiesta di modifiche
  ed integrazioni dei criteri di classificazione delle
  mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le
  più recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano
  ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità
  attualmente ascritte alle tabelle A ed E siano state sino ad
  oggi sottovalutate e meritino quindi una più equa
  classificazione.
    Analogo criterio di moderna valutazione medico-legale deve
  essere adottato nella rideterminazione della tabella F1 dei
  cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali
  ingiustizie ed assurdità.  Non è, infatti, possibile trovare
  alcuna giustificazione logica per un meccanismo che
  attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da
  minorazione ascrivibile alla 3ha categoria, una pensione
  complessiva di 2ha categoria allorquando sopravvenga una
  nuova infermità ascrivibile alla 8ha o alla 7ha o alla 6ha
  categoria, senza tenere cioè in minimo conto la diversa
  incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o
  minore gravità.
    L'estensione a tutti i titolari di pensione di guerra sia
  diretta che indiretta dell'indennità speciale annua (13ha
  mensilità) senza alcun riferimento ad attività lavorativa o a
  reddito posseduto risponde alla esigenza di applicare
  coerentemente ed in ogni circostanza - ed in particolare nella
  corresponsione di un assegno che è parte integrante del
  trattamento pensionistico - il principio del risarcimento del
  danno senza condizionamenti discriminatori.
    Inoltre, particolarmente qualificante appare il previsto
  ripristino, in favore degli invalidi affetti da infermità
  tubercolare, dell'assegno di cura, la cui soppressione,
  disposta con il citato testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ha sempre
  suscitato fondati dubbi di legittimità, trattandosi di un
  assegno concesso a vita e non subordinato a requisiti che non
  fossero quelli strettamente medico-legali della specificità
  delle malattie pensionate.
    Esigenze di coerenza e di equità rendono legittima la
  richiesta dell'istituzione di un particolare assegno in favore
  di quanti, pur in possesso di una delle qualifiche previste
  dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non hanno
  potuto svolgere alcuna attività lavorativa né costituirsi, di
  conseguenza, una posizione previdenziale e per tali motivi
  sono stati ingiustamente esclusi dai benefìci combattentistici
  di natura economica previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n.
  336, 15 aprile 1985, n. 140, e 29 dicembre 1988, n. 544.
    Va infine sottolineata la necessità di riaffermare il pieno
  diritto di quanti hanno sacrificato la propria integrità
  fisica al
 
                               Pag. 3
 
  servizio della collettività nazionale a fruire a titolo
  completamente gratuito di tutte le prestazioni sanitarie
  specifiche, preventive, ortopediche, e protesiche loro
  spettanti ai sensi dall'articolo 57, terzo comma, della legge
  23 dicembre 1978, n. 833.
    Onorevoli colleghi, fermamente convinti dell'esigenza di
  tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimità
  assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensioni
  di guerra e con l'auspicio che, a quasi 50 anni dalla fine
  dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa
  e definitiva l'assillante problema della pensionistica di
  guerra, sottoponiamo la presente proposta di legge confidando
  che vorrete approvarla con sollecitudine.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-427 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0427 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0003 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=042700 00 FASCIDC=12DDL0427 SORTNAV=0042700 000 00000 ZZDDLC427 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati