| Onorevoli Colleghi! -- Da tempo, ormai, il Parlamento ha
riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di
trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente
l'organico riordino normativo ed economico della legislazione
pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio
dell'equo risarcimento del danno subìto, solennemente sancito
dalla legislazione stessa.
Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi
finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali
hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni
provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà
delle forze politiche
verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed
anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate
sperequazioni.
Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento
dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle
precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui
contatti tra il Parlamento ed i legittimi rappresentanti delle
categorie interessate.
Riteniamo che allo stato attuale delle cose lo strumento
più idoneo per pervenire alla definitiva soluzione dell'annoso
problema sia quello del conferimento della delega al Governo,
già sperimentata
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in modo abbastanza positivo con l'articolo 13 della legge 29
novembre 1977, n. 875, e con la legge 23 settembre 1981, n.
533.
Con il provvedimento che sottoponiamo alla vostra
approvazione il Governo viene, infatti, delegato ad emanare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di
categoria espressamente indicate dal terzo comma dell'articolo
102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915 nonché delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, un decreto legislativo che affronti e risolva in
modo particolare le questioni qualificanti individuate con
estrema precisione e che ci accingiamo qui di seguito ad
illustrare.
Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico dei
trattamenti pensionistici base è sufficiente tener presente
che la pensione base di un invalido di prima categoria
(tabella C) che ha perduto il cento per cento della propria
integrità fisica è attualmente fissata in lire 703.000 mensili
che rappresentano poco più del 40 per cento della retribuzione
media degli operai dell'industria, percentuale che è fin
troppo facile definire inadeguata.
Per i trattamenti base della tabella N (vedove di invalidi
ascritti a categorie dalla 2ha alla 8ha) emerge inoltre
chiara la necessità di rideterminarli con un preciso
riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dante
causa in analogia alla pensionistica ordinaria.
A dare fondamento e credibilità alla richiesta di modifiche
ed integrazioni dei criteri di classificazione delle
mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le
più recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano
ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità
attualmente ascritte alle tabelle A ed E siano state sino ad
oggi sottovalutate e meritino quindi una più equa
classificazione.
Analogo criterio di moderna valutazione medico-legale deve
essere adottato nella rideterminazione della tabella F1 dei
cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali
ingiustizie ed assurdità. Non è, infatti, possibile trovare
alcuna giustificazione logica per un meccanismo che
attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da
minorazione ascrivibile alla 3ha categoria, una pensione
complessiva di 2ha categoria allorquando sopravvenga una
nuova infermità ascrivibile alla 8ha o alla 7ha o alla 6ha
categoria, senza tenere cioè in minimo conto la diversa
incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o
minore gravità.
L'estensione a tutti i titolari di pensione di guerra sia
diretta che indiretta dell'indennità speciale annua (13ha
mensilità) senza alcun riferimento ad attività lavorativa o a
reddito posseduto risponde alla esigenza di applicare
coerentemente ed in ogni circostanza - ed in particolare nella
corresponsione di un assegno che è parte integrante del
trattamento pensionistico - il principio del risarcimento del
danno senza condizionamenti discriminatori.
Inoltre, particolarmente qualificante appare il previsto
ripristino, in favore degli invalidi affetti da infermità
tubercolare, dell'assegno di cura, la cui soppressione,
disposta con il citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ha sempre
suscitato fondati dubbi di legittimità, trattandosi di un
assegno concesso a vita e non subordinato a requisiti che non
fossero quelli strettamente medico-legali della specificità
delle malattie pensionate.
Esigenze di coerenza e di equità rendono legittima la
richiesta dell'istituzione di un particolare assegno in favore
di quanti, pur in possesso di una delle qualifiche previste
dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non hanno
potuto svolgere alcuna attività lavorativa né costituirsi, di
conseguenza, una posizione previdenziale e per tali motivi
sono stati ingiustamente esclusi dai benefìci combattentistici
di natura economica previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n.
336, 15 aprile 1985, n. 140, e 29 dicembre 1988, n. 544.
Va infine sottolineata la necessità di riaffermare il pieno
diritto di quanti hanno sacrificato la propria integrità
fisica al
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servizio della collettività nazionale a fruire a titolo
completamente gratuito di tutte le prestazioni sanitarie
specifiche, preventive, ortopediche, e protesiche loro
spettanti ai sensi dall'articolo 57, terzo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
Onorevoli colleghi, fermamente convinti dell'esigenza di
tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimità
assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensioni
di guerra e con l'auspicio che, a quasi 50 anni dalla fine
dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa
e definitiva l'assillante problema della pensionistica di
guerra, sottoponiamo la presente proposta di legge confidando
che vorrete approvarla con sollecitudine.
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