| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria
indicate nel terzo comma dell'articolo 102 del testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, nonché delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto
legislativo inteso in particolare a:
a) adeguare i trattamenti pensionistici di base di
cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978, come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre
1986, n. 656;
b) introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite
dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla
legge 6 ottobre 1986, n. 656, le integrazioni e le
modificazioni che si rendano necessarie ai fini di una
migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed
infermità sinora ingiustamente sottovalutate;
c) estendere a tutti i titolari di pensioni di
guerra l'indennità speciale annua senza alcun condizionamento
al reddito;
d) rispristinare con congrua rivalutazione
l'assegno di cura;
e) rideterminare la tabella F-1), allegata al
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
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n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo
presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni
a carico di uno stesso soggetto;
f) abrogare la norma che, in contrasto con il
principio generale della natura risarcitoria della pensione di
guerra, ne prevede la rilevanza ai fini della corresponsione
della pensione sociale;
g) modificare l'attuale normativa dei ricorsi
gerarchici con particolare riferimento alla norma che prevede
l'istituto del silenzio-rigetto;
h) prevedere l'istituzione di un particolare
assegno in favore di quei soggetti che, pur in possesso di una
delle qualifiche indicate all'articolo 1 della legge 24 maggio
1970, n. 336, non hanno potuto costituirsi una posizione
previdenziale e per tale motivo sono stati ingiustamente
esclusi dai benefìci combattentistici;
i) riaffermare i diritti di tutti i titolari di
trattamento pensionistico di guerra diretto alla completa
gratuità delle prestazioni sanitarie loro spettanti, ai sensi
dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, quale atto risarcitorio.
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