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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5322
DDL0427-0003
Progetto di legge Camera n. 427 - testo presentato - (DDL12-427)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C427. TESTIPDL
...C427.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC427 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria
  indicate nel terzo comma dell'articolo 102 del testo unico
  delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
  915, nonché delle competenti Commissioni permanenti della
  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto
  legislativo inteso in particolare a:
        a)  adeguare i trattamenti pensionistici di base di
  cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915
  del 1978, come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre
  1986, n. 656;
        b)  introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al
  citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite
  dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del
  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla
  legge 6 ottobre 1986, n. 656, le integrazioni e le
  modificazioni che si rendano necessarie ai fini di una
  migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed
  infermità sinora ingiustamente sottovalutate;
        c)  estendere a tutti i titolari di pensioni di
  guerra l'indennità speciale annua senza alcun condizionamento
  al reddito;
        d)  rispristinare con congrua rivalutazione
  l'assegno di cura;
        e)  rideterminare la tabella F-1), allegata al
  citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica
 
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  n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo
  presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni
  a carico di uno stesso soggetto;
        f)  abrogare la norma che, in contrasto con il
  principio generale della natura risarcitoria della pensione di
  guerra, ne prevede la rilevanza ai fini della corresponsione
  della pensione sociale;
        g)  modificare l'attuale normativa dei ricorsi
  gerarchici con particolare riferimento alla norma che prevede
  l'istituto del silenzio-rigetto;
        h)  prevedere l'istituzione di un particolare
  assegno in favore di quei soggetti che, pur in possesso di una
  delle qualifiche indicate all'articolo 1 della legge 24 maggio
  1970, n. 336, non hanno potuto costituirsi una posizione
  previdenziale e per tale motivo sono stati ingiustamente
  esclusi dai benefìci combattentistici;
        i)  riaffermare i diritti di tutti i titolari di
  trattamento pensionistico di guerra diretto alla completa
  gratuità delle prestazioni sanitarie loro spettanti, ai sensi
  dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,
  n. 833, quale atto risarcitorio.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-427 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0427 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=022 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=042700 00 FASCIDC=12DDL0427 SORTNAV=0042700 000 00000 ZZDDLC427 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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