| Onorevoli Colleghi! -- Il ritmo incessante con il quale
vengono conclusi, nel sistema economico odierno, gli accordi e
gli scambi, consente un'ampia libertà agli operatori economici
nella forma del contratto, in maniera da rendere il più
agevole e veloce possibile la conclusione dell'accordo tra le
parti.
Oltre che sulla scelta della forma, l'estrema libertà di
azione di cui gode l'operatore economico si palesa anche in un
altro momento del contratto, quello della trattativa.
Il consumatore che intende stipulare un contratto, per
esempio, con l'impresa del gas o dell'energia elettrica o con
un'impresa creditizia o un'assicurazione si trova costretto ad
accettare passivamente sottoscrivendolo un modulo prestampato
che contiene condizioni contrattuali non negoziabili.
L'unica scelta rimessa al cittadino sarebbe, in linea
teorica, quella di non accettare e di rivolgersi ad un'impresa
concorrente: ma talvolta l'impresa fornitrice
del servizio opera in regime di monopolio e pertanto il
consumatore, per ottenere quel tipo di prestazione, è
obbligato a concludere l'accordo con quell'impresa.
All'interno dei formulari si trovano spesso le cosiddette
"clausole vessatorie" o "inique", ovvero condizioni
contrattuali che investono in maniera più incisiva la sfera
personale del consumatore limitando l'esercizio di un suo
diritto.
Il nostro ordinamento prevede espressamente che le
condizioni generali del contratto sono efficaci nei confronti
del consumatore solo a condizione che questi ne sia venuto a
conoscenza, e che le clausole vessatorie, per avere valore,
devono essere state specificamente approvate per iscritto con
una sottoscrizione distinta rispetto a quella che viene
apposta come accettazione dell'intero contratto (articolo 1341
del codice civile).
Il codice civile prevede anche che le clausole aggiunte in
sede di conclusione del contratto prevalgono su quelle
prestampate
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e che, se risultano clausole di significato ambiguo,
queste sono da interpretarsi a favore del contraente più
debole, ovvero del consumatore o dell'utente (articoli 1342 e
1370 del codice civile).
Nonostante l'ordinamento giuridico abbia accordato
all'utente tali strumenti di difesa, il potere contrattuale
che il regime monopolistico ha attribuito ad alcune grandi
aziende pubbliche e private (queste ultime spesso coperte da
veri e propri "cartelli" imprenditoriali a danno degli utenti)
ha spinto la Comunità europea ad approvare, il 2 marzo 1993,
una direttiva intesa a tutelare maggiormente il consumatore
che si appresta a stipulare un contratto con una impresa
fornitrice di servizi.
Il testo definitivamente approvato dal Consiglio delle
Comunità europee presenta una disciplina complessivamente meno
severa di quello precedentemente presentato dalla Commissione,
nel 1990 e nel 1992. Restano fuori dall'area di applicazione
della nuova disciplina tutte le ipotesi di clausole imposte e
accettate dal contraente debole facendo leva sulla sua
debolezza intellettuale o economica, ipotesi peraltro molto
diffuse nelle transazioni commerciali quotidiane data la
formulazione criptica di molte clausole contenute nei moduli
standardizzati delle grandi imprese. A titolo puramente
esemplificativo riportiamo, in allegato alla relazione,
l'elenco delle clausole che, secondo il testo della direttiva,
sono da ritenere vessatorie.
Punto nodale della proposta di legge, che riproduce
sostanzialmente il testo originario della proposta di
direttiva, è il divieto di inserimento, nei formulari, delle
clausole vessatorie, ovvero delle clausole che determinano uno
squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno
del
contraente più debole, oppure che rendono l'adempimento del
contratto diverso dalle aspettative del consumatore o che,
qualora siano state accettate da quest'ultimo, siano state
imposte approfittando del suo stato di soggezione culturale,
economica o della sua età. Da un regime di tolleranza con
limiti si passa ad un regime di divieto assoluto.
Altra importante novità è il rovesciamento dell'onere della
prova: se l'imprenditore afferma che la clausola vessatoria è
stata formalmente negoziata e accettata dalla controparte
dovrà dimostrare la veridicità della sua asserzione.
Al fine di evitare il rischio di fraintendimenti da parte
del contraente debole è stabilito che nei formulari le
clausole dovranno essere redatte per iscritto in forma chiara
e comprensibile.
A vigilare sul rispetto, da parte delle imprese, delle
nuove norme sulle clausole vessatorie è chiamata l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287, la quale potrà chiedere alle imprese di
prendere visione di una copia dei formulari utilizzati e potrà
inibirne la diffusione qualora riscontri una infrazione.
Le imprese avranno comunque uno strumento per non incorrere
nel divieto del garante: potranno sottoporre il formulario
all'Autorità in via preventiva, chiedendone il parere, e
potranno indicare nel modulo stesso l'avvenuta espressione del
parere positivo da parte del garante.
La proposta di legge, infine, fa salvo il ricorso del
consumatore e delle associazioni di tutela innanzi al giudice
ordinario qualora il contratto sia già stato stipulato al di
fuori dei limiti stabiliti dalla normativa proposta.
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Allegato.
1. Clausole che hanno l'oggetto o l'effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità
giuridica del professionista in caso di morte o lesione
personale del consumatore, risultante da un atto o da
un'omissione di tale professionista;
b) escludere o limitare impropriamente i diritti
legali del consumatore nei confronti del professionista o di
un'altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di
adempimento difettoso da parte del professionista di un
qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di
compensare un debito nei confronti del professionista con un
credito esigibile dallo stesso;
c) prevedere un impegno definitivo del
consumatore mentre l'esecuzione delle prestazioni del
professionista è subordinata ad una condizione il cui
verificarsi dipende unicamente dalla sua volontà;
d) permettere al professionista di trattenere
somme versate dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a
concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il
diritto per il consumatore di ottenere dal professionista un
indennizzo per un importo equivalente qualora sia questi che
recede dal contratto;
e) imporre al consumatore che non adempie ai
propri obblighi un indennizzo per un importo
sproporzionatamente elevato;
f) autorizzare il professionista a rescindere a
sua discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia
riconosciuta al consumatore, nonché permettere al
professionista di trattenere le somme versate quale
corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite,
qualora sia il professionista che rescinda il contratto;
g) autorizzare il professionista a porre fine
senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata
indeterminata, tranne in caso di gravi motivi;
h) prorogare automaticamente un contratto di
durata determinata in assenza di manifestazione di volontà
contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data
eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data
limite per esprimere la volontà del consumatore di non
prorogare il contratto;
i) constatare in modo inconfutabile l'adesione
del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto
possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del
contratto;
j) autorizzare il professionista a modificare
unilateralmente le condizioni del contratto senza valido
motivo specificato nel contratto stesso;
k) autorizzare il professionista a modificare
unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche
del prodotto o del servizio da fornire;
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l) stabilire che il prezzo dei beni sia
determinato al momento della consegna, oppure permettere al
venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il
prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il
diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo
finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al
momento della conclusione del contratto;
m) permettere al professionista di stabilire se
il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto
stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di
interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
n) limitare l'obbligo del professionista di
rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari o
assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare
formalità;
o) obbligare il consumatore ad adempiere ai
propri obblighi anche in caso di eventuale mancato adempimento
degli obblighi del professionista;
p) prevedere la possibilità per il professionista
di cedere a terzi il contratto senza il consenso del
consumatore, qualora ne possano risultare inficiate le
garanzie per il consumatore stesso;
q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni
legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare
obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una
giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni
giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a
disposizione del consumatore o imponendogli un onere della
prova che, ai sensi della legislazione applicabile,
incomberebbe a un'altra parte del contratto;
2. Portata delle lettere g), j) e l):
a) la lettera g) non si oppone a clausole
con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il
diritto di porre fine unilateralmente, e senza preavviso,
qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata
indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al
professionista di informare immediatamente l'altra o le altre
parti contraenti;
b) la lettera j) non si oppone a clausole
con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il
diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un
valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o di un
credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri
relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto
obbligo al professionista di informare l'altra o le altre
parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime
siano libere di recedere immediatamente dal contratto; la
lettera j) non si oppone a clausole con cui il
professionista si riserva il diritto di modificare
unilateralmente le condizioni di un contratto di durata
indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di
informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che
questi sia libero di recedere dal contratto;
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c) le lettere g), j), e l) non si
applicano:
alle transazioni relative a valori mobiliari,
strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo
è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di
borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal
professionista;
ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta
estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera;
d) la lettera l) non si oppone alle
clausole di indicizzazione dei prezzi, se consentite dalla
legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano
esplicitamente descritte.
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