Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5324
DDL0428-0002
Progetto di legge Camera n. 428 - testo presentato - (DDL12-428)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C428. TESTIPDL
...C428.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC428 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il ritmo incessante con il quale
  vengono conclusi, nel sistema economico odierno, gli accordi e
  gli scambi, consente un'ampia libertà agli operatori economici
  nella forma del contratto, in maniera da rendere il più
  agevole e veloce possibile la conclusione dell'accordo tra le
  parti.
    Oltre che sulla scelta della forma, l'estrema libertà di
  azione di cui gode l'operatore economico si palesa anche in un
  altro momento del contratto, quello della trattativa.
    Il consumatore che intende stipulare un contratto, per
  esempio, con l'impresa del gas o dell'energia elettrica o con
  un'impresa creditizia o un'assicurazione si trova costretto ad
  accettare passivamente sottoscrivendolo un modulo prestampato
  che contiene condizioni contrattuali non negoziabili.
    L'unica scelta rimessa al cittadino sarebbe, in linea
  teorica, quella di non accettare e di rivolgersi ad un'impresa
  concorrente: ma talvolta l'impresa fornitrice
  del servizio opera in regime di monopolio e pertanto il
  consumatore, per ottenere quel tipo di prestazione, è
  obbligato a concludere l'accordo con quell'impresa.
    All'interno dei formulari si trovano spesso le cosiddette
  "clausole vessatorie" o "inique", ovvero condizioni
  contrattuali che investono in maniera più incisiva la sfera
  personale del consumatore limitando l'esercizio di un suo
  diritto.
    Il nostro ordinamento prevede espressamente che le
  condizioni generali del contratto sono efficaci nei confronti
  del consumatore solo a condizione che questi ne sia venuto a
  conoscenza, e che le clausole vessatorie, per avere valore,
  devono essere state specificamente approvate per iscritto con
  una sottoscrizione distinta rispetto a quella che viene
  apposta come accettazione dell'intero contratto (articolo 1341
  del codice civile).
    Il codice civile prevede anche che le clausole aggiunte in
  sede di conclusione del contratto prevalgono su quelle
  prestampate
 
                               Pag. 2
 
  e che, se risultano clausole di significato ambiguo,
  queste sono da interpretarsi a favore del contraente più
  debole, ovvero del consumatore o dell'utente (articoli 1342 e
  1370 del codice civile).
    Nonostante l'ordinamento giuridico abbia accordato
  all'utente tali strumenti di difesa, il potere contrattuale
  che il regime monopolistico ha attribuito ad alcune grandi
  aziende pubbliche e private (queste ultime spesso coperte da
  veri e propri "cartelli" imprenditoriali a danno degli utenti)
  ha spinto la Comunità europea ad approvare, il 2 marzo 1993,
  una direttiva intesa a tutelare maggiormente il consumatore
  che si appresta a stipulare un contratto con una impresa
  fornitrice di servizi.
    Il testo definitivamente approvato dal Consiglio delle
  Comunità europee presenta una disciplina complessivamente meno
  severa di quello precedentemente presentato dalla Commissione,
  nel 1990 e nel 1992.  Restano fuori dall'area di applicazione
  della nuova disciplina tutte le ipotesi di clausole imposte e
  accettate dal contraente debole facendo leva sulla sua
  debolezza intellettuale o economica, ipotesi peraltro molto
  diffuse nelle transazioni commerciali quotidiane data la
  formulazione criptica di molte clausole contenute nei moduli
  standardizzati delle grandi imprese.  A titolo puramente
  esemplificativo riportiamo, in allegato alla relazione,
  l'elenco delle clausole che, secondo il testo della direttiva,
  sono da ritenere vessatorie.
    Punto nodale della proposta di legge, che riproduce
  sostanzialmente il testo originario della proposta di
  direttiva, è il divieto di inserimento, nei formulari, delle
  clausole vessatorie, ovvero delle clausole che determinano uno
  squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno
  del
  contraente più debole, oppure che rendono l'adempimento del
  contratto diverso dalle aspettative del consumatore o che,
  qualora siano state accettate da quest'ultimo, siano state
  imposte approfittando del suo stato di soggezione culturale,
  economica o della sua età.  Da un regime di tolleranza con
  limiti si passa ad un regime di divieto assoluto.
    Altra importante novità è il rovesciamento dell'onere della
  prova: se l'imprenditore afferma che la clausola vessatoria è
  stata formalmente negoziata e accettata dalla controparte
  dovrà dimostrare la veridicità della sua asserzione.
    Al fine di evitare il rischio di fraintendimenti da parte
  del contraente debole è stabilito che nei formulari le
  clausole dovranno essere redatte per iscritto in forma chiara
  e comprensibile.
    A vigilare sul rispetto, da parte delle imprese, delle
  nuove norme sulle clausole vessatorie è chiamata l'Autorità
  garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10
  ottobre 1990, n. 287, la quale potrà chiedere alle imprese di
  prendere visione di una copia dei formulari utilizzati e potrà
  inibirne la diffusione qualora riscontri una infrazione.
    Le imprese avranno comunque uno strumento per non incorrere
  nel divieto del garante: potranno sottoporre il formulario
  all'Autorità in via preventiva, chiedendone il parere, e
  potranno indicare nel modulo stesso l'avvenuta espressione del
  parere positivo da parte del garante.
    La proposta di legge, infine, fa salvo il ricorso del
  consumatore e delle associazioni di tutela innanzi al giudice
  ordinario qualora il contratto sia già stato stipulato al di
  fuori dei limiti stabiliti dalla normativa proposta.
 
                               Pag. 3
 
                                                Allegato.
      1.  Clausole che hanno l'oggetto o l'effetto di:
          a)  escludere o limitare la responsabilità
  giuridica del professionista in caso di morte o lesione
  personale del consumatore, risultante da un atto o da
  un'omissione di tale professionista;
          b)  escludere o limitare impropriamente i diritti
  legali del consumatore nei confronti del professionista o di
  un'altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di
  adempimento difettoso da parte del professionista di un
  qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di
  compensare un debito nei confronti del professionista con un
  credito esigibile dallo stesso;
          c)  prevedere un impegno definitivo del
  consumatore mentre l'esecuzione delle prestazioni del
  professionista è subordinata ad una condizione il cui
  verificarsi dipende unicamente dalla sua volontà;
          d)  permettere al professionista di trattenere
  somme versate dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a
  concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il
  diritto per il consumatore di ottenere dal professionista un
  indennizzo per un importo equivalente qualora sia questi che
  recede dal contratto;
          e)  imporre al consumatore che non adempie ai
  propri obblighi un indennizzo per un importo
  sproporzionatamente elevato;
          f)  autorizzare il professionista a rescindere a
  sua discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia
  riconosciuta al consumatore, nonché permettere al
  professionista di trattenere le somme versate quale
  corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite,
  qualora sia il professionista che rescinda il contratto;
          g)  autorizzare il professionista a porre fine
  senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata
  indeterminata, tranne in caso di gravi motivi;
          h)  prorogare automaticamente un contratto di
  durata determinata in assenza di manifestazione di volontà
  contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data
  eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data
  limite per esprimere la volontà del consumatore di non
  prorogare il contratto;
          i)  constatare in modo inconfutabile l'adesione
  del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto
  possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del
  contratto;
          j)  autorizzare il professionista a modificare
  unilateralmente le condizioni del contratto senza valido
  motivo specificato nel contratto stesso;
          k)  autorizzare il professionista a modificare
  unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche
  del prodotto o del servizio da fornire;
 
                               Pag. 4
 
          l)  stabilire che il prezzo dei beni sia
  determinato al momento della consegna, oppure permettere al
  venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il
  prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il
  diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo
  finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al
  momento della conclusione del contratto;
          m)  permettere al professionista di stabilire se
  il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto
  stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di
  interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
          n)  limitare l'obbligo del professionista di
  rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari o
  assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare
  formalità;
          o)  obbligare il consumatore ad adempiere ai
  propri obblighi anche in caso di eventuale mancato adempimento
  degli obblighi del professionista;
          p)  prevedere la possibilità per il professionista
  di cedere a terzi il contratto senza il consenso del
  consumatore, qualora ne possano risultare inficiate le
  garanzie per il consumatore stesso;
          q)  sopprimere o limitare l'esercizio di azioni
  legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare
  obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una
  giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni
  giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a
  disposizione del consumatore o imponendogli un onere della
  prova che, ai sensi della legislazione applicabile,
  incomberebbe a un'altra parte del contratto;
      2.  Portata delle lettere  g), j)   e  l):
          a)  la lettera  g)  non si oppone a clausole
  con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il
  diritto di porre fine unilateralmente, e senza preavviso,
  qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata
  indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al
  professionista di informare immediatamente l'altra o le altre
  parti contraenti;
          b)  la lettera  j)  non si oppone a clausole
  con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il
  diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un
  valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o di un
  credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri
  relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto
  obbligo al professionista di informare l'altra o le altre
  parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime
  siano libere di recedere immediatamente dal contratto; la
  lettera  j)  non si oppone a clausole con cui il
  professionista si riserva il diritto di modificare
  unilateralmente le condizioni di un contratto di durata
  indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di
  informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che
  questi sia libero di recedere dal contratto;
 
                               Pag. 5
 
          c)  le lettere  g), j),   e  l)  non si
  applicano:
          alle transazioni relative a valori mobiliari,
  strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo
  è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di
  borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal
  professionista;
          ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta
  estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
  internazionali emessi in valuta estera;
          d)  la lettera  l)  non si oppone alle
  clausole di indicizzazione dei prezzi, se consentite dalla
  legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano
  esplicitamente descritte.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-428 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0428 TOTPAG=0011 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0005 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=042800 00 FASCIDC=12DDL0428 SORTNAV=0042800 000 00000 ZZDDLC428 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati