| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "consumatore" o "utente", il soggetto che
stipula un contratto al fine di ricevere un bene, un servizio
o una prestazione professionale;
b) per "operatore economico" il soggetto pubblico o
privato, nonché il concessionario di pubblico servizio che,
agendo nell'ambito della sua attività professionale, fornisce
beni o servizi o prestazioni;
c) per "associazione dei consumatori e utenti"
quella che, presentando i requisiti indicati dal Ministro di
grazia e giustizia con decreto da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
abbia:
1) uno statuto redatto nella forma di atto pubblico che
preveda come oggetto esplicito ed esclusivo la difesa dei
diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti e che
preveda l'assenza di scopo di lucro, nonché un'organizzazione
interna a base democratica;
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2) assenza di connessioni di qualsivoglia natura con
enti e organizzazioni che esercitino attività produttive,
commerciali o di servizio;
3) presenza organizzata in almeno cinque regioni;
4) comprovata continuità dell'attività e sua rilevanza
esterna;
5) trasparenza delle entrate e pubblicità dei
bilanci.
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