| (Clausole vessatorie).
1. Una clausola contrattuale si considera vessatoria se, di
per sé o in combinazione con altre clausole dello stesso
contratto o di un contratto diverso da cui dipenda,
incompatibilmente con i dettami della buona fede determina una
delle seguenti situazioni:
a) dà luogo, a danno del consumatore o dell'utente,
ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
reciproci derivanti dal contratto;
b) rende l'esecuzione del contratto
significativamente diversa da quanto il consumatore o l'utente
potrebbe legittimamente attendersi;
c) rende l'esecuzione del contratto eccessivamente
svantaggiosa per il consumatore o l'utente;
d) nei casi in cui la clausola è stata oggetto di
negoziato individuale, essa è stata imposta al consumatore o
all'utente facendo leva sul potere economico dell'operatore
economico o sulla debolezza economica o intellettuale del
consumatore o dell'utente.
2. Nei casi previsti dalla lettera d) del comma 1 il
carattere vessatorio di una clausola contrattuale è stabilito
in rapporto al tempo in cui il contratto è stipulato, alle
relative circostanze e a tutte le altre condizioni
contrattuali.
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