| (Interpretazione delle clausole contrattuali).
1. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di
negoziazione individuale quando è stata redatta
preventivamente e il consumatore o l'utente non hanno di fatto
potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in
particolare nel caso dei contratti per adesione.
2. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una
clausola isolata siano stati oggetto di una negoziazione
individuale non esclude l'applicazione dell'articolo 3 qualora
una valutazione globale porti alla conclusione che si tratti
comunque di un contratto per adesione.
3. Qualora l'operatore economico affermi che una clausola è
stata oggetto di negoziazione individuale se ne assume
pienamente l'onere della prova.
4. Nel caso di contratti in cui tutte o parte delle
clausole siano proposte al consumatore o all'utente per
iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo
chiaro e comprensibile. Ai fini dell'interpretazione si
applica l'articolo 1342 del codice civile.
5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1370 del
codice civile, in caso di dubbio riguardo al significato di
una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al
consumatore o all'utente.
6. Indipendentemente dal loro carattere vessatorio, le
clausole che non sono state oggetto di negoziazione
individuale si considerano accettate dal consumatore o
dall'utente soltanto se gli stessi hanno avuto l'effettiva
possibilità di prenderne conoscenza prima della conclusione
del contratto.
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