| (Garanzia per i vizi della cosa venduta).
1. Nei contratti per la vendita di beni si applicano, per
la garanzia per i vizi della cosa venduta, gli articoli 1490,
1491, 1492, 1493 e 1494 del codice civile. Il
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consumatore e l'utente possono altresì richiedere al
venditore la sostituzione dei beni, ovvero la riparazione del
bene a spese del venditore. In deroga all'articolo 1495 del
codice civile il consumatore o l'utente decadono dal diritto
alla garanzia se non denunciano i vizi al venditore entro
quindici giorni dalla scoperta, salvo un termine più ampio
stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive in
ogni caso in due anni dalla consegna della cosa.
2. Nei casi in cui il venditore trasmette al consumatore o
all'utente la garanzia del fabbricante dei beni, il
consumatore o l'utente possono beneficiare della garanzia del
fabbricante per un periodo di dodici mesi o per un periodo
pari alla normale durata dei beni, qualora sia inferiore ai
dodici mesi, e chiedere al venditore o al fabbricante il
risarcimento dei costi sostenuti per ottenere l'attuazione di
tale garanzia.
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