| (Garanzia per la fornitura dei servizi).
1. Nei contratti per la fornitura di servizi si applicano
gli articoli 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, primo e terzo
comma, 2227 e 2228 del codice civile. In deroga all'articolo
2226, secondo comma, del codice civile, il committente deve, a
pena di decadenza, denunciare le difformità ed i vizi occulti
all'operatore economico, entro trenta giorni dalla scoperta.
L'azione si prescrive entro due anni dalla fornitura del
servizio o dal completamento dell'opera.
2. I contratti che hanno per oggetto una prestazione di
opera intellettuale sono disciplinati dagli articoli da 2229 a
2238 del codice civile.
3. L'operatore economico fornitore di servizi deve
garantire al consumatore o all'utente di possedere la
competenza e l'esperienza necessarie per fornire i servizi in
modo adeguatamente efficiente. Qualora il consumatore ritenga
che tali condizioni non siano state soddisfatte, può recedere
dal contratto rimborsando all'operatore economico le spese
sostenute e pagando il compenso per il servizio svolto.
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