| (Controlli).
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di
cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, può invitare
un'impresa, d'ufficio o su richiesta di consumatori, di utenti
o di loro associazioni o organizzazioni, a trasmettere copia
dei formulari utilizzati al fine di controllare la conformità
delle condizioni generali di contratto o dei formulari stessi
alle disposizioni di cui alla presente legge nonché di
vietarne, con provvedimento motivato, l'impiego generalizzato
indipendentemente dalla loro effettiva inclusione nei
contratti individuali.
2. Il provvedimento dell'Autorità invalida anche i
formulari utilizzati da altre imprese che abbiano il medesimo
contenuto di quelli vietati.
3. I ricorsi contro le decisioni definitive adottate
dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
4. Le imprese possono chiedere all'Autorità un parere
preventivo sulla correttezza dei formulari e delle condizioni
generali di contratto da esse utilizzate. Il parere favorevole
dell'Autorità può essere menzionato nel formulario.
5. I consumatori, gli utenti e le loro associazioni ed
organizzazioni possono agire dinanzi al giudice ordinario al
fine di far dichiarare nulle le clausole vessatorie inserite
nei contratti stipulati.
6. Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente
legge il numero dei posti previsti dalla pianta organica di
cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, è aumentato di venticinque unità. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorità delibera la nuova struttura dei propri uffici ai
sensi del comma 6 dell'articolo 10 della citata legge n. 287
del 1990.
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