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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5334
DDL0429-0002
Progetto di legge Camera n. 429 - testo presentato - (DDL12-429)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C429. TESTIPDL
...C429.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC429 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- E' ormai generalmente diffusa la
  consapevolezza della necessità e dell'urgenza di una nuova e
  moderna legislazione di riordino del nostro sistema fieristico
  nazionale, così come l'esigenza - ricerche recenti lo
  confermano - di programmazione in tutto il settore delle
  manifestazioni fieristiche.  E come abbiamo avuto modo di dire
  in occasione della nostra proposta di legge, atto Camera n.
  2730 della X legislatura "Agevolazioni finanziarie per la
  realizzazione di un "programma di razionalizzazione delle
  strutture degli enti fieristici"", ciò è anche evidenziato,
  oltre che dalla vetustà della legislazione in vigore e dalle
  profonde trasformazioni avvenute nel frattempo, dalla
  rilevanza assunta dal fenomeno fieristico soprattutto per un
  apparato produttivo
  come quello italiano, fortemente orientato alla presenza sui
  mercati internazionali del nostro prodotto e caratterizzato
  dal diffuso sistema di piccole e medie imprese che ha più
  "bisogno di fiera" di quanto non lo abbia la grande
  industria.
    Da qui il ruolo strategico che ha assunto e deve ancor più
  avere il nostro sistema fieristico per sviluppare la
  promozione e la commercializzazione della produzione nazionale
  di beni e servizi.
    E' dunque urgente l'aggiornamento di tutta la legislazione
  in materia, come sono urgenti provvedimenti che mettano subito
  le nostre strutture fieristiche nelle condizioni di poter
  reggere alle incipienti sfide del presente e del futuro.
    Occorre infatti al più presto mettere il sistema fieristico
  italiano (e con esso il
 
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  nostro sistema produttivo, il prodotto italiano), al riparo
  dai grandi pericoli cui lo espone il suo stato di debolezza
  rispetto alla concorrenza internazionale che si fa sempre più
  agguerrita specie in campo europeo (Germania, Francia, Gran
  Bretagna, eccetera), ove sono stati fatti, negli ultimi anni,
  ingenti interventi di ammodernamento ed ampliamento dei
  quartieri fieristici.
    Il sistema fieristico italiano, anche rispetto alla realtà
  europea, presenta infatti problemi rilevanti e complessi:
      1) una forte proliferazione di manifestazioni fieristiche
  che intervengono negli stessi settori, con le stesse voci
  merceologiche, molte volte addirittura negli stessi
  periodi;
      2) un basso livello di manifestazioni fieristiche anche
  in settori che pure rappresentano aspetti importanti
  dell'economia e della produzione del nostro Paese;
      3) un forte elemento di confusione che inevitabilmente si
  determina a livello degli operatori;
      4) la mancanza di una strategia nazionale a proposito
  dell'Italia all'estero e dell'estero in Italia.
    Oggettivamente una tale situazione mantiene il nostro Paese
  in uno stato di debolezza rispetto alla concorrenza
  internazionale.
    Una ridefinizione della normativa in materia di attività
  fieristica non sembra quindi ulteriormente eludibile né
  procrastinabile per la concomitante circostanza che da una
  parte la vigente legislazione statale è obiettivamente e da
  tempo superata e dall'altra parte, quale motivo determinante,
  il fenomeno fieristico, specie negli ultimi due decenni, ha
  conosciuto sviluppi un tempo imprevedibili ed assunto forme e
  dimensioni di eccezionale rilevanza sia sul mercato nazionale
  che su quelli internazionali.  E ciò non solo come luogo
  d'incontro fra domanda e offerta, ma più generalmente di
  incontro e di scambio di conoscenza e cultura, non solo
  tecnologica, fra tecnici, operatori e cultori delle varie
  materie e settori.
    Nel frattempo, a seguito dell'attribuzione delle competenze
  in materia fieristica alle regioni a statuto ordinario, si è
  operata semplicemente una redistribuzione delle funzioni nel
  settore, senza indicare linee direttive e princìpi regolatori
  uniformi per una normativa realmente aderente agli intervenuti
  mutamenti della realtà fieristica.
    Contestualmente le leggi regionali che sono state emanate
  dopo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
  1977, n. 616, hanno sviluppato un tentativo peraltro non
  sempre riuscito, di razionalizzazione e qualificazione delle
  attività fieristiche, cercando di cogliere le novità emergenti
  del fenomeno e le sue direttrici di tendenza.
    Conseguentemente la legislazione regionale ha introdotto
  diversità di soluzioni, soprattutto organizzatorie, ed in
  particolare non ha fronteggiato adeguatamente, né lo avrebbe
  potuto fare, l'espansione sempre più avanzata e talora
  contraddittoria, delle attività fieristiche.
    Da qui emerge l'esigenza e l'urgenza che si appresti uno
  strumento normativo che delinei il quadro entro cui inserire
  il fenomeno fieristico nella sua realtà odierna e nelle sue
  prospettive di sviluppo futuro considerando che l'Italia, per
  le caratteristiche produttive e per gli sbocchi di mercato del
  suo prodotto, rispetto all'Europa, ha maggiormente bisogno di
  un sistema fieristico efficiente e competitivo.
    Occorre dunque una legge quadro nazionale per la
  regolamentazione delle attività e degli enti fieristici che
  sia rispettosa del ruolo e delle competenze regionali e che
  valorizzi ogni componente, pubblica e privata, nel comune
  obiettivo di sviluppo della promozione e della
  commercializzazione delle produzioni dei beni e dei servizi
  italiani.
    Facendo ciò occorre considerare che le esigenze più
  impellenti ed importanti sono:
      1) elaborare una strategia nazionale che abbia ben
  presente che il mercato è
 
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  oggi "mondiale" ed il punto di riferimento deve essere
  l'economia e l'intera produzione del Paese;
      2) favorire l'organizzazione di fiere altamente
  specializzate per settori ed anche la stessa
  caratterizzazione, per questo verso, degli enti fieristici;
      3) avere quartieri fieristici dotati di servizi altamente
  specializzati;
      4) andare ad una rigorosa selezione delle manifestazioni
  internazionali ed alla particolare qualificazione di tutto il
  sistema fieristico rispetto al quale occorre far emergere il
  ruolo di quei quartieri che possono caratterizzarsi per
  l'importanza e la qualità delle manifestazioni.
    Secondo i firmatari della presente proposta di legge
  occorre:
        a)  pensare al superamento della classificazione,
  disposta dal citato decreto del presidente della Repubblica n.
  616 del 1977, degli enti fieristici in enti di categoria A,
  perché ritenuti internazionali, ed enti di categoria B, che
  sono tutti gli altri.  Gli enti fieristici devono essere posti
  tutti sullo stesso livello, stabilendo che le competenze sono
  delle regioni: le necessarie differenziazioni avranno come
  elemento di valutazione la qualità e l'importanza delle
  attività fieristiche da essi svolte o promosse;
        b)  per quanto riguarda il riconoscimento di
  manifestazioni internazionali, proponiamo che la proposta
  competa alle regioni e che il Ministero autorizzi, controlli,
  verifichi ed abbia la competenza del coordinamento e di
  decisione finale sul calendario;
        c)  che siano definiti con esattezza i soggetti
  titolari dello svolgimento di fiere, garantendo che la loro
  capacità tecnicoeconomica e la loro organizzazione siano
  certificate in modo da soddisfare le esigenze di trasparenza e
  competenza, facendo in modo, altresì, che i soggetti
  organizzatori possano essere diversi.
    Come è noto le "fiere", "mostre" ed "esposizioni" sono oggi
  disciplinate, a livello statale, dalle norme di cui al regio
  decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, e su questa fonte
  normativa vanno ora purtroppo individuati i princìpi sulla
  scorta dei quali il legislatore regionale è abilitato ad
  adottare la disciplina concorrente della materia "fiere e
  mercati" in forza della nota attribuzione di cui all'articolo
  117, primo comma della Costituzione.
    La perdurante mancanza di una leggequadro sulle
  manifestazioni fieristiche e la corrispondente, non certo
  migliore, situazione delle regioni a statuto speciale (che
  patiscono i forti ritardi nell'emanazione delle norme di
  attuazione statutaria), bastano di per sé a richiedere
  l'adozione di una nuova disciplina quadro per il settore.  Tale
  disciplina, per realizzare gli obiettivi fissati in premessa,
  deve essere conformata a criteri di organicità e razionalità
  degli interventi relativi alle manifestazioni fieristiche: non
  appare ammissibile che possano organizzarsi e svolgersi
  manifestazioni fieristiche motivate da interessi privati o
  localistici e che si pongono come elemento di contraddizione e
  confusione rispetto ad un complessivo disegno di politica
  economica, nel quale le fiere, mostre ed esposizioni rivestono
  un considerevole ruolo per lo sviluppo e la promozione del
  sistema produttivo italiano e della sua produzione di beni e
  servizi.
    Le manifestazioni fieristiche, indubbiamente devono essere
  inserite nel contesto regionale e locale e sarebbe grave
  errore che ne rimanessero avulse: troppo grande è il loro
  rilievo ai fini dello sviluppo economico delle popolazioni,
  dell'incremento del turismo di competenza regionale, dello
  stesso assetto del territorio (per ciò che riguarda la
  localizzazione e l'urbanizzazione delle aree destinate allo
  svolgimemto delle manifestaziomi fieristiche).  Si tratta di
  osservazioni naturali, per ogni attento lettore delle norme
  sul completamento dell'ordinamento regionale (legge 22 luglio
  1975, n. 382, e conseguente decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sotto altro riguardo, si
  tratta di una conclusione cui è doveroso pervenire
 
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  alla luce del vincolo di sostanza espresso nell'articolo 5
  della Costituzione, a mente del quale la Repubblica "adegua i
  princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
  dell'autonomia e del decentramento".
    Oltre che dalle norme costituzionali e di legge ordinaria,
  gli assunti appena riportati traggono il loro fondamento da
  recenti ed autorevoli precisazioni della Corte costituzionale:
  ci si riferisce alla sentenza 18-23 gennaio 1985, n. 8.  Su
  questa decisione si rinviene un altro dato della massima
  importanza per chi voglia porre mano alla fissazione di una
  nuova disciplina in materia di manifestazioni fieristiche e
  questo dato servirà a spiegare molte tra le scelte compiute
  nella predisposizione dell'articolato che segue.
    Nella materia della quale si tratta, indubbiamente,
  concorrono esigenze collettive eterogenee: quella cui si è
  fatto riferimento (relative al giusto rilievo delle autonomie
  ed al rispetto delle attribuzioni ad esse costituzionalmente
  garantite) e, d'altro canto, esigenze unitarie che si
  esprimono a livello di istanze comuni a tutto l'apparato
  produttivo e all'intera comunità nazionale.  Ebbene, la Corte
  costituzionale, nella sentenza sopracitata, ha precisato che
  "lo stabilire in quali forme le due specie di interessi
  debbano venir considerate e reciprocamente armonizzate compete
  in larga misura alla legge statale ordinaria; cui spetta, in
  particolar modo, decidere in che limiti ed a quali effetti
  l'intreccio riscontrabile fra gli interessi nazionali e
  regionali richieda che vengano introdotti congegni di
  cooperazione tra le regioni e lo Stato, anziché separare con
  nettezza gli oggetti dell'una e dell'altra competenza".
    Lo sforzo che con la presente proposta di legge si vuole
  compiere va proprio nella direzione appena enunciata.  Per un
  verso, si è voluta garantire una continuità di impostazione
  rispetto agli assetti di competenza delineati con il decreto
  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
  (articoli 51 e 53), cercando di non cadere, come ad altri
  accade, in logiche neocentraliste che cozzano anche contro la
  realtà del Paese e delle diverse regioni, coi loro obiettivi
  di qualificazione dello sviluppo e con l'esigenza stessa di
  sostegno diffuso al nostro apparato produttivo.
    Sotto altro riguardo, si pone come imprescindibile la
  realtà del mercato unico europeo.  Questa prospettiva impone
  che le nuove disposizioni di legge, mirate a regolamentare il
  settore fieristico siano idonee a garantire uno sviluppo dello
  stesso, un'effettiva competitività delle manifestazioni che si
  svolgono in Italia ed una loro proiezione a livello europeo ed
  internazionale.
    Del resto, lo scenario economico che il legislatore deve
  considerare non è più quello del regio decreto-legge 29
  gennaio 1934, n. 454, né quello che caratterizzava il nostro
  Paese ancora pochi decenni or sono.  E' rilevante, sotto il
  profilo giuridico, che l'articolo 9 della legge 10 febbraio
  1953, n. 62 (ora modificato dall'articolo 17 della legge 16
  maggio 1970, n. 281), ammettesse un'immediata legiferazione
  regionale, anche in mancanza di leggi-cornice preventive, in
  alcune materie ritenute di secondaria importanza, tra cui
  appunto quella attinente a "fiere e mercati": il legislatore
  del 1953 considerava ancora le fiere come fenomeno
  eminentemente locale, legato ad un'economia per lo più
  agricola, e tale da non implicare esigenze unitarie di
  coordinamento o misure per un razionale e non dispersivo
  svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
    Completamente rovesciata è la situazione odierna nella
  quale le manchevolezze della legislazione vigente e la
  relativa impostazione ormai del tutto superata rischiano di
  far patire condizionamenti non lievi ad un settore così
  delicato e strategico per la qualificazione e lo sviluppo del
  sistema economico italiano.
    Le fiere oggi vanno inserite in una "strategia complessiva
  di politica economica" ed occorre far sì che non venga a
  perpetuarsi l'attuale situazione italiana caratterizzata da
  un'incertezza legislativa, mentre altri sistemi fieristici
  (europei e stranieri) mostrano di avere proprio nella
 
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  stabilità degli assetti istituzionali un decisivo vantaggio
  comparato.
    Dunque, la proposta di legge che si presenta ha proprio
  l'obiettivo di eliminare un vuoto normativo, garantendo
  contestualmente che le esigenze unitarie così vive nel sistema
  fieristico non vengano mortificate da localismi e da approcci
  troppo differenziati a livello regionale, anche perché è
  proprio da un assetto organico del settore che la
  valorizzazione delle autonomie e delle manifestazioni
  fieristiche, calate nei relativi contesti, può vedere
  assicurata la propria effettività.
    L'obiettivo di garantire razionalità di assetto al settore
  fieristico ha, poi, consigliato un'ulteriore scelta, espressa
  nella proposta di legge quadro.  Una scelta che, peraltro,
  trova solide radici e giustificazioni negli stessi presupposti
  normativi e fattuali che hanno caratterizzato lo sviluppo del
  settore fieristico.
    Ecco perché con la presente proposta di legge quadro si è
  inteso riconoscere un ruolo, almeno per le manifestazioni con
  maggior rilievo per il sistema produttivo italiano, agli enti
  autonomi fieristici.
    Così delineate le scelte, si possono delineare i contenuti
  delle norme comprese nella presente proposta di legge.
    L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali cui si ispira
  la normativa che si propone, mentre l'articolo 2 definisce
  specificamente cosa deve intendersi per manifestazioni
  fieristiche.
    L'articolo 3 disciplina le modalità di autorizzazione e le
  qualifiche delle manifestazioni fieristiche, distinguendo tra
  il livello internazionale e quello nazionale, regionale e
  locale, seguendo l'approccio indicato dianzi, che prevede la
  piena competenza regionale per questi ultimi ed il potere di
  proposta delle regioni per il livello internazionale.  Al
  livello istituzionale centrale, vale a dire al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è riservato
  il coordinamento del sistema fieristico, che trova attuazione
  nell'elaborazione del calendario (articolo 4) e
  nell'emanazione del regolamento di attuazione, che deve essere
  elaborato in stretta collaborazione con le regioni e le
  province autonome (articolo 7).
    L'articolo 5 definisce i soggetti titolari dello
  svolgimento di manifestazioni fieristiche, specificandone i
  requisiti.  Si dispone il controllo regionale sull'attività
  fieristica e la possibilità di separare la gestione delle
  manifestazioni dalla titolarità.  Con l'articolo 6 sono
  specificate le sanzioni.
 
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