| Onorevoli Colleghi! -- E' ormai generalmente diffusa la
consapevolezza della necessità e dell'urgenza di una nuova e
moderna legislazione di riordino del nostro sistema fieristico
nazionale, così come l'esigenza - ricerche recenti lo
confermano - di programmazione in tutto il settore delle
manifestazioni fieristiche. E come abbiamo avuto modo di dire
in occasione della nostra proposta di legge, atto Camera n.
2730 della X legislatura "Agevolazioni finanziarie per la
realizzazione di un "programma di razionalizzazione delle
strutture degli enti fieristici"", ciò è anche evidenziato,
oltre che dalla vetustà della legislazione in vigore e dalle
profonde trasformazioni avvenute nel frattempo, dalla
rilevanza assunta dal fenomeno fieristico soprattutto per un
apparato produttivo
come quello italiano, fortemente orientato alla presenza sui
mercati internazionali del nostro prodotto e caratterizzato
dal diffuso sistema di piccole e medie imprese che ha più
"bisogno di fiera" di quanto non lo abbia la grande
industria.
Da qui il ruolo strategico che ha assunto e deve ancor più
avere il nostro sistema fieristico per sviluppare la
promozione e la commercializzazione della produzione nazionale
di beni e servizi.
E' dunque urgente l'aggiornamento di tutta la legislazione
in materia, come sono urgenti provvedimenti che mettano subito
le nostre strutture fieristiche nelle condizioni di poter
reggere alle incipienti sfide del presente e del futuro.
Occorre infatti al più presto mettere il sistema fieristico
italiano (e con esso il
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nostro sistema produttivo, il prodotto italiano), al riparo
dai grandi pericoli cui lo espone il suo stato di debolezza
rispetto alla concorrenza internazionale che si fa sempre più
agguerrita specie in campo europeo (Germania, Francia, Gran
Bretagna, eccetera), ove sono stati fatti, negli ultimi anni,
ingenti interventi di ammodernamento ed ampliamento dei
quartieri fieristici.
Il sistema fieristico italiano, anche rispetto alla realtà
europea, presenta infatti problemi rilevanti e complessi:
1) una forte proliferazione di manifestazioni fieristiche
che intervengono negli stessi settori, con le stesse voci
merceologiche, molte volte addirittura negli stessi
periodi;
2) un basso livello di manifestazioni fieristiche anche
in settori che pure rappresentano aspetti importanti
dell'economia e della produzione del nostro Paese;
3) un forte elemento di confusione che inevitabilmente si
determina a livello degli operatori;
4) la mancanza di una strategia nazionale a proposito
dell'Italia all'estero e dell'estero in Italia.
Oggettivamente una tale situazione mantiene il nostro Paese
in uno stato di debolezza rispetto alla concorrenza
internazionale.
Una ridefinizione della normativa in materia di attività
fieristica non sembra quindi ulteriormente eludibile né
procrastinabile per la concomitante circostanza che da una
parte la vigente legislazione statale è obiettivamente e da
tempo superata e dall'altra parte, quale motivo determinante,
il fenomeno fieristico, specie negli ultimi due decenni, ha
conosciuto sviluppi un tempo imprevedibili ed assunto forme e
dimensioni di eccezionale rilevanza sia sul mercato nazionale
che su quelli internazionali. E ciò non solo come luogo
d'incontro fra domanda e offerta, ma più generalmente di
incontro e di scambio di conoscenza e cultura, non solo
tecnologica, fra tecnici, operatori e cultori delle varie
materie e settori.
Nel frattempo, a seguito dell'attribuzione delle competenze
in materia fieristica alle regioni a statuto ordinario, si è
operata semplicemente una redistribuzione delle funzioni nel
settore, senza indicare linee direttive e princìpi regolatori
uniformi per una normativa realmente aderente agli intervenuti
mutamenti della realtà fieristica.
Contestualmente le leggi regionali che sono state emanate
dopo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, hanno sviluppato un tentativo peraltro non
sempre riuscito, di razionalizzazione e qualificazione delle
attività fieristiche, cercando di cogliere le novità emergenti
del fenomeno e le sue direttrici di tendenza.
Conseguentemente la legislazione regionale ha introdotto
diversità di soluzioni, soprattutto organizzatorie, ed in
particolare non ha fronteggiato adeguatamente, né lo avrebbe
potuto fare, l'espansione sempre più avanzata e talora
contraddittoria, delle attività fieristiche.
Da qui emerge l'esigenza e l'urgenza che si appresti uno
strumento normativo che delinei il quadro entro cui inserire
il fenomeno fieristico nella sua realtà odierna e nelle sue
prospettive di sviluppo futuro considerando che l'Italia, per
le caratteristiche produttive e per gli sbocchi di mercato del
suo prodotto, rispetto all'Europa, ha maggiormente bisogno di
un sistema fieristico efficiente e competitivo.
Occorre dunque una legge quadro nazionale per la
regolamentazione delle attività e degli enti fieristici che
sia rispettosa del ruolo e delle competenze regionali e che
valorizzi ogni componente, pubblica e privata, nel comune
obiettivo di sviluppo della promozione e della
commercializzazione delle produzioni dei beni e dei servizi
italiani.
Facendo ciò occorre considerare che le esigenze più
impellenti ed importanti sono:
1) elaborare una strategia nazionale che abbia ben
presente che il mercato è
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oggi "mondiale" ed il punto di riferimento deve essere
l'economia e l'intera produzione del Paese;
2) favorire l'organizzazione di fiere altamente
specializzate per settori ed anche la stessa
caratterizzazione, per questo verso, degli enti fieristici;
3) avere quartieri fieristici dotati di servizi altamente
specializzati;
4) andare ad una rigorosa selezione delle manifestazioni
internazionali ed alla particolare qualificazione di tutto il
sistema fieristico rispetto al quale occorre far emergere il
ruolo di quei quartieri che possono caratterizzarsi per
l'importanza e la qualità delle manifestazioni.
Secondo i firmatari della presente proposta di legge
occorre:
a) pensare al superamento della classificazione,
disposta dal citato decreto del presidente della Repubblica n.
616 del 1977, degli enti fieristici in enti di categoria A,
perché ritenuti internazionali, ed enti di categoria B, che
sono tutti gli altri. Gli enti fieristici devono essere posti
tutti sullo stesso livello, stabilendo che le competenze sono
delle regioni: le necessarie differenziazioni avranno come
elemento di valutazione la qualità e l'importanza delle
attività fieristiche da essi svolte o promosse;
b) per quanto riguarda il riconoscimento di
manifestazioni internazionali, proponiamo che la proposta
competa alle regioni e che il Ministero autorizzi, controlli,
verifichi ed abbia la competenza del coordinamento e di
decisione finale sul calendario;
c) che siano definiti con esattezza i soggetti
titolari dello svolgimento di fiere, garantendo che la loro
capacità tecnicoeconomica e la loro organizzazione siano
certificate in modo da soddisfare le esigenze di trasparenza e
competenza, facendo in modo, altresì, che i soggetti
organizzatori possano essere diversi.
Come è noto le "fiere", "mostre" ed "esposizioni" sono oggi
disciplinate, a livello statale, dalle norme di cui al regio
decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, e su questa fonte
normativa vanno ora purtroppo individuati i princìpi sulla
scorta dei quali il legislatore regionale è abilitato ad
adottare la disciplina concorrente della materia "fiere e
mercati" in forza della nota attribuzione di cui all'articolo
117, primo comma della Costituzione.
La perdurante mancanza di una leggequadro sulle
manifestazioni fieristiche e la corrispondente, non certo
migliore, situazione delle regioni a statuto speciale (che
patiscono i forti ritardi nell'emanazione delle norme di
attuazione statutaria), bastano di per sé a richiedere
l'adozione di una nuova disciplina quadro per il settore. Tale
disciplina, per realizzare gli obiettivi fissati in premessa,
deve essere conformata a criteri di organicità e razionalità
degli interventi relativi alle manifestazioni fieristiche: non
appare ammissibile che possano organizzarsi e svolgersi
manifestazioni fieristiche motivate da interessi privati o
localistici e che si pongono come elemento di contraddizione e
confusione rispetto ad un complessivo disegno di politica
economica, nel quale le fiere, mostre ed esposizioni rivestono
un considerevole ruolo per lo sviluppo e la promozione del
sistema produttivo italiano e della sua produzione di beni e
servizi.
Le manifestazioni fieristiche, indubbiamente devono essere
inserite nel contesto regionale e locale e sarebbe grave
errore che ne rimanessero avulse: troppo grande è il loro
rilievo ai fini dello sviluppo economico delle popolazioni,
dell'incremento del turismo di competenza regionale, dello
stesso assetto del territorio (per ciò che riguarda la
localizzazione e l'urbanizzazione delle aree destinate allo
svolgimemto delle manifestaziomi fieristiche). Si tratta di
osservazioni naturali, per ogni attento lettore delle norme
sul completamento dell'ordinamento regionale (legge 22 luglio
1975, n. 382, e conseguente decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sotto altro riguardo, si
tratta di una conclusione cui è doveroso pervenire
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alla luce del vincolo di sostanza espresso nell'articolo 5
della Costituzione, a mente del quale la Repubblica "adegua i
princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento".
Oltre che dalle norme costituzionali e di legge ordinaria,
gli assunti appena riportati traggono il loro fondamento da
recenti ed autorevoli precisazioni della Corte costituzionale:
ci si riferisce alla sentenza 18-23 gennaio 1985, n. 8. Su
questa decisione si rinviene un altro dato della massima
importanza per chi voglia porre mano alla fissazione di una
nuova disciplina in materia di manifestazioni fieristiche e
questo dato servirà a spiegare molte tra le scelte compiute
nella predisposizione dell'articolato che segue.
Nella materia della quale si tratta, indubbiamente,
concorrono esigenze collettive eterogenee: quella cui si è
fatto riferimento (relative al giusto rilievo delle autonomie
ed al rispetto delle attribuzioni ad esse costituzionalmente
garantite) e, d'altro canto, esigenze unitarie che si
esprimono a livello di istanze comuni a tutto l'apparato
produttivo e all'intera comunità nazionale. Ebbene, la Corte
costituzionale, nella sentenza sopracitata, ha precisato che
"lo stabilire in quali forme le due specie di interessi
debbano venir considerate e reciprocamente armonizzate compete
in larga misura alla legge statale ordinaria; cui spetta, in
particolar modo, decidere in che limiti ed a quali effetti
l'intreccio riscontrabile fra gli interessi nazionali e
regionali richieda che vengano introdotti congegni di
cooperazione tra le regioni e lo Stato, anziché separare con
nettezza gli oggetti dell'una e dell'altra competenza".
Lo sforzo che con la presente proposta di legge si vuole
compiere va proprio nella direzione appena enunciata. Per un
verso, si è voluta garantire una continuità di impostazione
rispetto agli assetti di competenza delineati con il decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(articoli 51 e 53), cercando di non cadere, come ad altri
accade, in logiche neocentraliste che cozzano anche contro la
realtà del Paese e delle diverse regioni, coi loro obiettivi
di qualificazione dello sviluppo e con l'esigenza stessa di
sostegno diffuso al nostro apparato produttivo.
Sotto altro riguardo, si pone come imprescindibile la
realtà del mercato unico europeo. Questa prospettiva impone
che le nuove disposizioni di legge, mirate a regolamentare il
settore fieristico siano idonee a garantire uno sviluppo dello
stesso, un'effettiva competitività delle manifestazioni che si
svolgono in Italia ed una loro proiezione a livello europeo ed
internazionale.
Del resto, lo scenario economico che il legislatore deve
considerare non è più quello del regio decreto-legge 29
gennaio 1934, n. 454, né quello che caratterizzava il nostro
Paese ancora pochi decenni or sono. E' rilevante, sotto il
profilo giuridico, che l'articolo 9 della legge 10 febbraio
1953, n. 62 (ora modificato dall'articolo 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281), ammettesse un'immediata legiferazione
regionale, anche in mancanza di leggi-cornice preventive, in
alcune materie ritenute di secondaria importanza, tra cui
appunto quella attinente a "fiere e mercati": il legislatore
del 1953 considerava ancora le fiere come fenomeno
eminentemente locale, legato ad un'economia per lo più
agricola, e tale da non implicare esigenze unitarie di
coordinamento o misure per un razionale e non dispersivo
svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
Completamente rovesciata è la situazione odierna nella
quale le manchevolezze della legislazione vigente e la
relativa impostazione ormai del tutto superata rischiano di
far patire condizionamenti non lievi ad un settore così
delicato e strategico per la qualificazione e lo sviluppo del
sistema economico italiano.
Le fiere oggi vanno inserite in una "strategia complessiva
di politica economica" ed occorre far sì che non venga a
perpetuarsi l'attuale situazione italiana caratterizzata da
un'incertezza legislativa, mentre altri sistemi fieristici
(europei e stranieri) mostrano di avere proprio nella
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stabilità degli assetti istituzionali un decisivo vantaggio
comparato.
Dunque, la proposta di legge che si presenta ha proprio
l'obiettivo di eliminare un vuoto normativo, garantendo
contestualmente che le esigenze unitarie così vive nel sistema
fieristico non vengano mortificate da localismi e da approcci
troppo differenziati a livello regionale, anche perché è
proprio da un assetto organico del settore che la
valorizzazione delle autonomie e delle manifestazioni
fieristiche, calate nei relativi contesti, può vedere
assicurata la propria effettività.
L'obiettivo di garantire razionalità di assetto al settore
fieristico ha, poi, consigliato un'ulteriore scelta, espressa
nella proposta di legge quadro. Una scelta che, peraltro,
trova solide radici e giustificazioni negli stessi presupposti
normativi e fattuali che hanno caratterizzato lo sviluppo del
settore fieristico.
Ecco perché con la presente proposta di legge quadro si è
inteso riconoscere un ruolo, almeno per le manifestazioni con
maggior rilievo per il sistema produttivo italiano, agli enti
autonomi fieristici.
Così delineate le scelte, si possono delineare i contenuti
delle norme comprese nella presente proposta di legge.
L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali cui si ispira
la normativa che si propone, mentre l'articolo 2 definisce
specificamente cosa deve intendersi per manifestazioni
fieristiche.
L'articolo 3 disciplina le modalità di autorizzazione e le
qualifiche delle manifestazioni fieristiche, distinguendo tra
il livello internazionale e quello nazionale, regionale e
locale, seguendo l'approccio indicato dianzi, che prevede la
piena competenza regionale per questi ultimi ed il potere di
proposta delle regioni per il livello internazionale. Al
livello istituzionale centrale, vale a dire al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è riservato
il coordinamento del sistema fieristico, che trova attuazione
nell'elaborazione del calendario (articolo 4) e
nell'emanazione del regolamento di attuazione, che deve essere
elaborato in stretta collaborazione con le regioni e le
province autonome (articolo 7).
L'articolo 5 definisce i soggetti titolari dello
svolgimento di manifestazioni fieristiche, specificandone i
requisiti. Si dispone il controllo regionale sull'attività
fieristica e la possibilità di separare la gestione delle
manifestazioni dalla titolarità. Con l'articolo 6 sono
specificate le sanzioni.
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