| (Definizione delle manifestazioni fieristiche ed ambito di
applicazione della legge).
1. Ai fini della presente legge rientrano nel settore
fieristico le seguenti manifestazioni:
a) fiere generali, senza limitazione
merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e
all'eventuale vendita del prodotto esposto;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più
settori merceologici coordinati e complementari, riservate
agli operatori economici, dirette alla promozione ed alla
contrattazione senza consegna immediata della merce e con
accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori
merceologici complementari e coordinati, aperte al pubblico,
dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti,
anche con consegna differita al termine della
manifestazione;
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d) esposizioni aperte al pubblico aventi fini di
promozione tecnica e scientifica con esclusione di ogni
diretta finalità commerciale.
2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla
convenzione internazionale di Parigi del 22 novembre 1928,
come da ultimo modificata dal protocollo ratificato in base
alla legge 3 giugno 1978, n. 314.
3. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni di beni e servizi realizzate a
scopo promozionale e rivolte ad una clientala selezionata;
b) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita
realizzate a margine di convegni o di manifestazioni
culturali.
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