| (Qualifica e autorizzazione allo svolgimento
delle manifestazioni fieristiche).
1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate
di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.
2. Il riconoscimento della qualifica e l'autorizzazione
allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono di
competenza:
a) del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta delle regioni, per le
manifestazioni di rilevanza internazionale;
b) delle regioni per le manifestazioni di rilevanza
nazionale, regionale e locale.
3. Le istanze per ottenere la qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e l'autorizzazione allo
svolgimento sono presentate al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con le modalità ed entro i
termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7.
4. Le istanze per ottenere il riconoscimento della
qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale,
regionale
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o locale e le autorizzazioni per il relativo svolgimento sono
presentate alla regione competente per territorio.
5. La qualifica è attribuita con il provvedimento di
autorizzazione allo svolgimento.
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