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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5339
DDL0429-0007
Progetto di legge Camera n. 429 - testo presentato - (DDL12-429)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C429. TESTIPDL
...C429.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC429 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Soggetti titolari).
    1.  Gli enti fieristici costituiti fino alla data di entrata
  in vigore della presente legge e riconosciuti dallo Stato,
  sono persone giuridiche con capacità di diritto privato e
  agiscono secondo le norme del codice civile.
    2.  Per presentare istanza di autorizzazione allo
  svolgimento di manifestazioni fieristiche i soggetti
  interessati devono:
        a)  avere personalità giuridica;
        b)  possedere un'adeguata capacità
  tecnico-economica;
        c)  godere della disponibilità degli immobili e
  degli impianti adibiti, in conformità agli strumenti
  urbanistici, ad uso fieristico;
        d)  avere uno statuto che preveda l'obbligo di
  destinare gli utili conseguiti alle finalità di organizzazione
  di manifestazioni fieristiche o alla costituzione di
  riserve;
 
                               Pag. 9
 
        e)  avere un collegio sindacale composto di tre
  membri iscritti all'albo dei revisori dei conti, i quali, per
  gli enti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche
  internazionali, sono designati rispettivamente dal Ministro
  del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  dalla regione o dalla provincia autonoma in cui ha la sua sede
  legale;
        f)  indicare le modalità di gestione e
  organizzazione delle manifestazioni fieristiche.
    3.  Le regioni esercitano i controlli sull'attività
  fieristica e sull'operato dei soggetti titolari dell'attività
  in modo da assicurare che la gestione sia ispirata a criteri
  di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da
  perseguire e che sia garantita la parità di accesso alle
  manifestazioni ai soggetti economici che ne facciano
  richiesta.  I soggetti titolari trasmettono alle regioni il
  bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo entro trenta
  giorni dalla loro approvazione.
    4.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato esercita i controlli sull'attività degli Enti
  fiera internazionale di Milano, Verona e Bari, in modo da
  assicurare l'autonomia di gestione degli enti medesimi ed è
  competente per le nomine degli organi e per l'approvazione
  degli statuti degli stessi enti.  Gli Enti fiera internazionale
  di Milano, Verona e Bari trasmettono il bilancio di previsione
  ed il bilancio consuntivo, entro trenta giorni dalla loro
  approvazione, al Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato il quale, entro trenta giorni dal
  ricevimento, può inviarli all'ente con osservazioni, per un
  nuovo esame.
    5.  Gli enti fieristici possono costituire società per
  azioni alle quali essi partecipino in posizione maggioritaria
  e che abbiano uno statuto nel quale sia espressamente
  previsto, quale scopo sociale esclusivo, lo svolgimento di
  attività nel settore fieristico.  A tali società gli enti
  fieristici possono conferire in tutto o in parte le loro
  attività.
 
                              Pag. 10
 
    6.  Ai conferimenti degli enti fieristici per la
  costituzione delle società per azioni di cui al comma 5, si
  applica l'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-429 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0429 TOTPAG=0011 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=018 PAGFIN=0010 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=042900 00 FASCIDC=12DDL0429 SORTNAV=0042900 000 00000 ZZDDLC429 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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