| (Soggetti titolari).
1. Gli enti fieristici costituiti fino alla data di entrata
in vigore della presente legge e riconosciuti dallo Stato,
sono persone giuridiche con capacità di diritto privato e
agiscono secondo le norme del codice civile.
2. Per presentare istanza di autorizzazione allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche i soggetti
interessati devono:
a) avere personalità giuridica;
b) possedere un'adeguata capacità
tecnico-economica;
c) godere della disponibilità degli immobili e
degli impianti adibiti, in conformità agli strumenti
urbanistici, ad uso fieristico;
d) avere uno statuto che preveda l'obbligo di
destinare gli utili conseguiti alle finalità di organizzazione
di manifestazioni fieristiche o alla costituzione di
riserve;
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e) avere un collegio sindacale composto di tre
membri iscritti all'albo dei revisori dei conti, i quali, per
gli enti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche
internazionali, sono designati rispettivamente dal Ministro
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dalla regione o dalla provincia autonoma in cui ha la sua sede
legale;
f) indicare le modalità di gestione e
organizzazione delle manifestazioni fieristiche.
3. Le regioni esercitano i controlli sull'attività
fieristica e sull'operato dei soggetti titolari dell'attività
in modo da assicurare che la gestione sia ispirata a criteri
di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da
perseguire e che sia garantita la parità di accesso alle
manifestazioni ai soggetti economici che ne facciano
richiesta. I soggetti titolari trasmettono alle regioni il
bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo entro trenta
giorni dalla loro approvazione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato esercita i controlli sull'attività degli Enti
fiera internazionale di Milano, Verona e Bari, in modo da
assicurare l'autonomia di gestione degli enti medesimi ed è
competente per le nomine degli organi e per l'approvazione
degli statuti degli stessi enti. Gli Enti fiera internazionale
di Milano, Verona e Bari trasmettono il bilancio di previsione
ed il bilancio consuntivo, entro trenta giorni dalla loro
approvazione, al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il quale, entro trenta giorni dal
ricevimento, può inviarli all'ente con osservazioni, per un
nuovo esame.
5. Gli enti fieristici possono costituire società per
azioni alle quali essi partecipino in posizione maggioritaria
e che abbiano uno statuto nel quale sia espressamente
previsto, quale scopo sociale esclusivo, lo svolgimento di
attività nel settore fieristico. A tali società gli enti
fieristici possono conferire in tutto o in parte le loro
attività.
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6. Ai conferimenti degli enti fieristici per la
costituzione delle società per azioni di cui al comma 5, si
applica l'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.
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