| (Regolamento di attuazione).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento
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e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della
presente legge, che determina in particolare:
a) i requisiti e la documentazione necessaria per
l'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 3 alle
manifestazioni fieristiche;
b) le modalità e le procedure di elaborazione e
pubblicizzazione del calendario;
c) i criteri per la valutazione dei requisiti ai
fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di
manifestazioni fieristiche;
d) i criteri per la valutazione dell'idoneità degli
impianti, delle strutture dei servizi espositivi e delle
infrastrutture.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve altresì indicare
le modalità per lo svolgimento dei controlli statistici e
delle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari per
il mantenimento della qualifica già ottenuta.
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