| (Divieti nella utilizzazione
del cloruro di polivinile).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1996 è vietata la
utilizzazione del cloruro di polivinile (PVC) quale materiale
per la fabbricazione di:
a) bottiglie per bevande;
b) pellicole per alimenti;
c) giocattoli;
d) imballaggi;
e) prodotti o beni "usa e getta" o comunque
caratterizzati da un breve periodo di vita.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i prodotti e i beni appartenenti alle categorie di
cui al comma 1.
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