| (Utilizzazioni consentite).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nella produzione PVC è vietata la
utilizzazione di stabilizzanti a base di cadmio.
2. Al fine di una corretta e completa informazione dei
consumatori, tutti i prodotti o i beni, realizzati in PVC, non
rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1,
commercializzati e posti in vendita a partire dal 1^ gennaio
1996, devono recare una apposita etichetta che contenga
istruzioni relativamente:
a) alla corretta manipolazione;
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b) alle adeguate forme di conferimento, raccolta e
smaltimento;
c) alle modalità di uso che riducano al minimo, a
seconda della natura del prodotto o del bene, i possibili
rischi riguardanti la salute o l'inquinamento.
3. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 1 devono
essere contenute nei fogli illustrativi e, comunque, negli
incarti e negli imballaggi che accompagnano la
commercializzazione del bene e del prodotto.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'ambiente, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettate norme riguardanti i contenuti, le
modalità di applicazione della etichettatura di cui al comma
1, le modalità di applicazione di quanto stabilito al comma 2,
nonché le sanzioni da applicare ai trasgressori.
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