| (Forniture pubbliche).
1. Le pubbliche amministrazioni nei contratti di
fornitura di beni o prodotti, nonché per la realizzazione di
opere e di impianti, privilegiano il ricorso alla
utilizzazione di prodotti o beni o materiali alternativi o
sostitutivi del PVC.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati, distinti per settore,
i beni, i prodotti ed i materiali alternativi o sostitutivi
del PVC che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
privilegiare nelle loro forniture.
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