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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


535
DDL0035-0002
Progetto di legge Camera n. 35 - testo presentato - (DDL12-35)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C35. TESTIPDL
...C35.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC35 ZZ12 ZZRL ZZPR
  Onorevoli  Deputati! -- Con il presente provvedimento
  il Governo intende abrogare alcune disposizioni del precedente
  decreto-legge 21 febbraio 1994, n.128, (relativo
  all'attuazione della direttiva 93/109 del Consiglio
  dell'Unione europea del 6 dicembre 1993), concernenti alcuni
     aspetti del procedimento elettorale che erano stati
  introdotti per uniformare la disciplina in materia alla
  legislazione attualmente vigente per le elezioni politiche
  nazionali.
    In particolare, per quel che concerne il regime delle
  sottoscrizioni, il Governo aveva ritenuto che dopo la caduta
  del privilegio dei partiti a seguito dell'approvazione della
  nuova legge per l'elezione del
 
                               Pag. 2
 
  Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (agosto
  1993) fosse sensibilmente mutata la situazione presa in esame
  dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 1992 e che
  il principio della  par condicio  rappresentasse un
  adempimento di tipo costituzionale da realizzare in parallelo
  con gli indirizzi impressi dal Consiglio dell'Unione europea
  agli Stati membri.
    In considerazione, però, della responsabilità primaria
  delle Assemblee parlamentari in materia elettorale, espressa
  nel preambolo al parere reso il 9 marzo 1994 dalla I
  Commissione permanente della Camera dei deputati circa la
  sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del
  decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, il Governo, con il
  presente decreto-legge, si conforma al parere della predetta
  Commissione.
    Il Governo auspica, peraltro, che le Assemblee parlamentari
  che verranno determinate dalle prossime consultazioni
  elettorali del 27 e 28 marzo portino la loro attenzione in
  maniera coordinata sulla questione delle sottoscrizioni per la
  presentazione
  delle liste dei candidati, al fine di giungere a
  soluzioni equilibrate sia per le elezioni nazionali sia per
  quelle europee, tenendo conto del principio di parità espresso
  dagli articoli 3 e 49 della Costituzione, che deve valere
  anche in questa circostanza.
    L'articolo 1 del presente decreto prevede la soppressione
  delle lettere da  c)   ad  h)  del comma 1
  dell'articolo 8 del decretolegge 21 febbraio 1994, n. 128,
  relativo alle modifiche alla legge n. 18 del 1979 che, per i
  motivi sopraindicati, si era ritenuto di introdurre.  Viene
  altresì eliminata la disposizione relativa alle preferenze.
    L'articolo 1 prevede inoltre la soppressione della lettera
  b)  del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 21
  febbraio 1994, n. 128, in quanto il dovere di informare le
  competenti autorità degli Stati di origine è più
  opportunamente lasciato in capo al Ministero dell'interno.
    Si è, pertanto, modificato anche il comma 3, lettera  c),
  del medesimo articolo.
    L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore del
  provvedimento.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-35 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0035 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=022 PAGFIN=0002 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=003500 00 FASCIDC=12DDL0035 SORTNAV=0003500 000 00000 ZZDDLC35 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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