| Onorevoli Deputati! -- Con il presente provvedimento
il Governo intende abrogare alcune disposizioni del precedente
decreto-legge 21 febbraio 1994, n.128, (relativo
all'attuazione della direttiva 93/109 del Consiglio
dell'Unione europea del 6 dicembre 1993), concernenti alcuni
aspetti del procedimento elettorale che erano stati
introdotti per uniformare la disciplina in materia alla
legislazione attualmente vigente per le elezioni politiche
nazionali.
In particolare, per quel che concerne il regime delle
sottoscrizioni, il Governo aveva ritenuto che dopo la caduta
del privilegio dei partiti a seguito dell'approvazione della
nuova legge per l'elezione del
Pag. 2
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (agosto
1993) fosse sensibilmente mutata la situazione presa in esame
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 1992 e che
il principio della par condicio rappresentasse un
adempimento di tipo costituzionale da realizzare in parallelo
con gli indirizzi impressi dal Consiglio dell'Unione europea
agli Stati membri.
In considerazione, però, della responsabilità primaria
delle Assemblee parlamentari in materia elettorale, espressa
nel preambolo al parere reso il 9 marzo 1994 dalla I
Commissione permanente della Camera dei deputati circa la
sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del
decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, il Governo, con il
presente decreto-legge, si conforma al parere della predetta
Commissione.
Il Governo auspica, peraltro, che le Assemblee parlamentari
che verranno determinate dalle prossime consultazioni
elettorali del 27 e 28 marzo portino la loro attenzione in
maniera coordinata sulla questione delle sottoscrizioni per la
presentazione
delle liste dei candidati, al fine di giungere a
soluzioni equilibrate sia per le elezioni nazionali sia per
quelle europee, tenendo conto del principio di parità espresso
dagli articoli 3 e 49 della Costituzione, che deve valere
anche in questa circostanza.
L'articolo 1 del presente decreto prevede la soppressione
delle lettere da c) ad h) del comma 1
dell'articolo 8 del decretolegge 21 febbraio 1994, n. 128,
relativo alle modifiche alla legge n. 18 del 1979 che, per i
motivi sopraindicati, si era ritenuto di introdurre. Viene
altresì eliminata la disposizione relativa alle preferenze.
L'articolo 1 prevede inoltre la soppressione della lettera
b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 21
febbraio 1994, n. 128, in quanto il dovere di informare le
competenti autorità degli Stati di origine è più
opportunamente lasciato in capo al Ministero dell'interno.
Si è, pertanto, modificato anche il comma 3, lettera c),
del medesimo articolo.
L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore del
provvedimento.
| |