| (Controlli).
1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle finanze, promuove, entro un anno
dalla
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data di entrata in vigore della presente legge, la
conclusione di un accordo di programma volto alla
realizzazione di periodici controlli sia presso le imprese sia
presso i luoghi di vendita dei beni e dei prodotti di cui
all'articolo 2, riguardanti le limitazioni e le utilizzazioni
consentite ai sensi della presente legge.
2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,
l'accordo di programma prevede altresì l'utilizzazione del
Nucleo antisofisticazioni e del Nucleo operativo ecologico
dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, degli
uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nonché della rete delle camere di
commercio.
3. I controlli di cui al presente articolo avvengono anche
su motivata istanza delle associazioni di protezione
ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, nonché delle associazioni di tutela dei consumatori
maggiormente rappresentative.
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