| (Sanzioni).
1. Alle imprese che violano le norme di cui all'articolo
1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni, nonché il
sequestro dei beni e dei prodotti.
2. Chiunque commercializza e pone in vendita, oltre la data
di cui all'articolo 1, beni o prodotti per i quali non sia
consentita la utilizzazione del PVC, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a
lire 50 milioni.
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