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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5356
DDL0431-0004
Progetto di legge Camera n. 431 - testo presentato - (DDL12-431)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C431. TESTIPDL
...C431.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC431 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Standard  di qualità di ogni singolo
                        impianto). 
    1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
  con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, vengono determinati
  standard  e caratteristiche tecniche relative agli
  impianti di distribuzione dei carburanti, riguardanti in
  particolar modo:
        a)  l'igiene e la qualità sanitaria delle
  strutture;
        b)  la sicurezza, l'affidabilità tecnica, il
  rispetto ambientale degli impianti;
        c)  i servizi minimi offerti da ogni impianto di
  distribuzione, con particolare riguardo all'orario e ai turni
  di apertura;
 
                               Pag. 5
 
        d)  la distribuzione territoriale delle pompe
  automatiche.
    2.  Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite
  le modalità di controllo, le prescrizioni e i tempi per
  l'adeguamento e le eventuali sanzioni, riguardanti il rispetto
  degli  standard  e delle caratteristiche tecniche degli
  impianti di distribuzione.
    3.  E' compito delle regioni e delle province autonome
  effettuare i controlli di cui al comma 2, periodicamente e
  almeno una volta ogni due anni, stipulando anche, a tal fine,
  convenzioni con organismi esterni aventi specifiche competenze
  tecniche.  Il risultato di tali controlli è oggetto di una
  apposita relazione che ogni due anni la regione o la provincia
  autonoma invia al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.  A tale attività si applicano le disposizioni
  della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di
  informazione e di diritto di accesso da parte dei
  cittadini.
    4.  Gli impianti di distribuzione che rispettino e superino
  qualitativamente gli  standard  di cui al comma 1, sono
  contraddistinti e segnalati agli utenti da un apposito marchio
  di qualità, definito con decreto del Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato da emanare entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-431 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0431 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=017 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=043100 00 FASCIDC=12DDL0431 SORTNAV=0043100 000 00000 ZZDDLC431 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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