| (Standard di qualità di ogni singolo
impianto).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, vengono determinati
standard e caratteristiche tecniche relative agli
impianti di distribuzione dei carburanti, riguardanti in
particolar modo:
a) l'igiene e la qualità sanitaria delle
strutture;
b) la sicurezza, l'affidabilità tecnica, il
rispetto ambientale degli impianti;
c) i servizi minimi offerti da ogni impianto di
distribuzione, con particolare riguardo all'orario e ai turni
di apertura;
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d) la distribuzione territoriale delle pompe
automatiche.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite
le modalità di controllo, le prescrizioni e i tempi per
l'adeguamento e le eventuali sanzioni, riguardanti il rispetto
degli standard e delle caratteristiche tecniche degli
impianti di distribuzione.
3. E' compito delle regioni e delle province autonome
effettuare i controlli di cui al comma 2, periodicamente e
almeno una volta ogni due anni, stipulando anche, a tal fine,
convenzioni con organismi esterni aventi specifiche competenze
tecniche. Il risultato di tali controlli è oggetto di una
apposita relazione che ogni due anni la regione o la provincia
autonoma invia al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. A tale attività si applicano le disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di
informazione e di diritto di accesso da parte dei
cittadini.
4. Gli impianti di distribuzione che rispettino e superino
qualitativamente gli standard di cui al comma 1, sono
contraddistinti e segnalati agli utenti da un apposito marchio
di qualità, definito con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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