| (Indirizzi per i piani regionali).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con propria delibera,
definisce un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome, per la elaborazione di piani regionali
riguardanti la razionalizzazione delle rete di distribuzione
dei carburanti. Il CIPE, per l'adozione della propria
delibera, si attiene ai seguenti criteri, riguardanti
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la razionalizzazione delle rete di distribuzione dei
carburanti:
a) garanzia della sicurezza degli impianti;
b) economicità e redditività della gestione;
c) quantità e qualità dei servizi resi agli utenti,
compresi gli orari e la presenza di impianti in piccoli
centri, in zone periferiche o disagiate o caratterizzate da un
turismo stagionale;
d) delocalizzazione di impianti in aree soggette a
vincoli storici, ambientali e comunque in aree di particolar
pregio artistico, urbanistico e ambientale;
e) rapporto ottimale tra presenza di impianti di
distribuzione e numero di utenti serviti;
f) presenza territoriale di pompe automatiche;
g) accorpamento in un unico impianto di due o più
impianti sottoutilizzati.
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