| (Piani regionali).
1. Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
degli standard determinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e
delle direttive del CIPE di cui all'articolo 3, predispongono
un piano degli impianti di distribuzione dei carburanti
(PRID).
2. Il PRID, tra l'altro, deve prevedere:
a) il censimento degli impianti esistenti e delle
loro caratteristiche;
b) la dismissione di impianti eccedenti non
rispondenti agli standard;
c) le aree adatte alle nuove localizzazioni;
d) le modalità per l'effettuazione dei controlli
periodici sul rispetto degli standard e delle
caratteristiche tecniche determinati
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con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2, comma 1;
e) l'individuazione degli impianti adatti ad
ospitare nel proprio orario di apertura anche altre attività
commerciali tenendo conto dei piani commerciali
territoriali;
f) le modalità per l'attribuzione del marchio di
qualità di cui all'articolo 2, comma 4;
g) le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione di nuovi impianti nonché per
la ristrutturazione e l'ampliamento di quelli esistenti.
3. Il piano regionale viene elaborato attraverso una
istruttoria pubblica e una consultazione degli enti locali,
delle organizzazioni di categoria, delle associazioni degli
utenti e delle associazioni ambientaliste.
4. Qualora una regione o provincia autonoma non predisponga
il piano entro i termini previsti al comma 1, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
regione stessa o la provincia autonoma, verificate le ragioni
per la mancata realizzazione del piano con la procedura
prevista al comma 3, predispone il piano regionale per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti.
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