| (Autorizzazione all'installazione e
all'esercizio dell'impianto).
1. L'installazione degli impianti di distribuzione dei
carburanti è soggetta alla autorizzazione della regione o
della provincia autonoma che viene rilasciata in conformità al
piano di razionalizzazione delle rete distributiva di cui
all'articolo 4.
2. L'esercizio del commercio al dettaglio di carburanti per
autotrazione è soggetto all'autorizzazione amministrativa di
cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
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3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere intestata
al titolare dell'esercizio al quale incombe l'obbligo della
tenuta del registro UTIF di carico-scarico ai sensi del
decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.
4. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal comune
su domanda del richiedente che deve allegare copia
dell'autorizzazione all'installazione all'impianto di cui al
comma 1.
5. L'autorizzazione all'esercizio per la vendita dei
prodotti diversi da quelli indicati nella tabella merceologica
XIV, prevista dall'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n.
426, per gli impianti individuati dalla regione secondo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera e), della
presente legge, è rilasciata dal comune, in conformità al
piano del commercio, su domanda del richiedente che deve
allegare copia dell'autorizzazione all'installazione
dell'impianto e delle altre strutture, di cui al comma 1.
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