| (Piano degli orari).
1. Nell'ambito delle direttive emanate dal Governo, la
regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria più
rappresentative e delle aziende petrolifere, fissa i criteri
di determinazione degli orari e dei turni di apertura a cui
devono attenersi i comuni.
2. I criteri di cui al comma 1, tenendo conto della
presenza sul territorio di impianti automatici e della
esigenza di organizzare secondo criteri di progressiva
liberalizzazione la gestione degli impianti, devono
prevedere:
a) l'orario minimo di apertura giornaliero e
settimanale;
b) il periodo massimo di chiusura annuale.
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