| (Fondo di solidarietà).
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un fondo denominato "Fondo di
solidarietà" destinato all'indennizzo dei gestori di quegli
impianti che a causa della ristrutturazione della rete sono
destinati alla chiusura.
2. I criteri per l'alimentazione del fondo, per la sua
gestione, la determinazione degli indennizzi, le procedure per
la loro erogazione nonché per la durata, sono stabiliti dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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