| (Proprietà e affitto degli impianti).
1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti vengono
ceduti in proprietà oppure in affitto agli esercenti da parte
delle compagnie petrolifere.
2. I parametri relativi alla valutazione dell'impianto sia
riguardo alla vendita che alla locazione, sono determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il contratto di affitto deve tra l'altro prevedere:
a) una durata minima non inferiore a nove anni;
b) l'obbligo dell'esercente di vendere carburanti
fornitigli direttamente o indirettamente dal proprietario
dell'impianto;
c) la determinazione del canone stabilito sulla
base dei parametri previsti dal decreto di cui al comma 2;
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d) il diritto dei familiari a subentrare
nell'esecuzione dei contratti in caso di decesso o
impossibilità giustificata dell'esercente a proseguire la
gestione;
e) la continuità nella gestione, alle stesse
condizioni sino alla scadenza del contratto, nel caso di
trasferimento della proprietà dell'impianto;
f) la liquidazione di una indennità di avviamento
calcolata nella misura del 90 per cento della media dei ricavi
realizzati dal gestore negli ultimi due anni.
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