| (Composizione delle controversie).
1. L'esame di tutte le controversie che dovessero sorgere
al momento dei rinnovi contrattuali fra proprietari e gestori,
nonché qualunque altro tipo di controversie riguardante le
relazioni tra proprietari e gestori, è demandato ad un lodo
arbitrale costituito da tre arbitri: uno nominato dal
proprietario, uno nominato dal gestore ed il terzo nominato
d'accordo tra gli arbitri di parte.
2. Qualora non dovesse essere trovato l'accordo su chi
debba presiedere il collegio arbitrale, la nomina è demandata
al presidente del tribunale nel cui territorio il lodo
arbitrale deve essere pronunciato.
3. Il collegio arbitrale giudica ai sensi dell'articolo 806
e seguenti del codice di procedura civile, secondo equità, ed
il suo giudizio non è impugnabile.
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