| (Tutela della salute).
1. Con decreto del Ministro della sanità, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità per l'effettuazione, da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale, di visite
periodiche e preventive per gli addetti alla distribuzione dei
carburanti.
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2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanità e con
il Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto
stabilisce:
a) le caratteristiche tecniche del sistema di
erogazione dei carburanti affinché l'operazione avvenga a
circuito chiuso e comunque senza evaporazione;
b) ogni altro accorgimento o caratteristica tecnica
dell'impianto o delle attrezzature atto a ridurre al minimo il
livello di esposizione degli addetti e degli utenti ad agenti
inquinanti;
c) gli standard tecnici che devono essere
adottati per il trasporto dalla raffineria alla stazione di
distribuzione dei carburanti, in regime di sicurezza per gli
utenti e gli operatori;
d) le caratteristiche tecniche degli impianti e
delle attrezzature relative alla manipolazione dei carburanti,
con particolar riferimento agli olii usati, tali da evitare il
contatto diretto dell'operatore e le possibilità di
inquinamento dell'ambiente.
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