| (Professionalità degli esercenti).
1. Gli esercenti di nuovi impianti di distribuzione devono
frequentare e superare appositi corsi professionali
organizzati dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
2. Per quegli impianti autorizzati alla vendita anche di
prodotti diversi da quelli petroliferi, gli esercenti devono
frequentare e superare gli appositi corsi delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura previsti per
il rilascio della licenza alla vendita della apposita tabella
merceologica.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministero della sanità, con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, avvalendosi
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anche delle organizzazioni di categoria, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, promuove una
campagna informativa finalizzata alla conoscenza di elementi
di legislazione, di tutela della salute, di sicurezza del
lavoro, di salvaguardia dell'ambiente connnessi alla gestione
degli impianti, rivolta agli esercenti degli impianti di
distribuzione.
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