| (Norme transitorie e abrogative).
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge gestiscono, sotto qualsiasi titolo, un impianto di
distribuzione carburanti per autotrazione, individuati dalla
regione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e),
hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro degli
esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11
giugno 1971, n. 426, per la tabella XIV "carburanti e
lubrificanti per autotrazione, accessori, pezzi di ricambio
per veicoli, nonché prodotti per il comfort dell'auto e
dell'automobilista", previa domanda alla locale camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, gestiscono sotto qualsiasi titolo, un impianto
di distribuzione di carburanti per autotrazione, hanno diritto
di prelazione nei contratti di affitto o di cessione di cui
all'articolo 8.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere,
previa istanza da presentare al comune nel cui territorio è
installato l'impianto, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'autorizzazione prevista
dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
4. L'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, è abrogato.
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