| Onorevoli Colleghi! -- Su iniziativa di alcune
associazioni di tutela dei consumatori e dei cittadini nei
mesi scorsi sono nati alcuni comitati, prevalentemente nel
nord d'Italia, per la riduzione del costo del gas metano, che
hanno evidenziato alcune incongruità e "stranezze"
dell'attuale sistema tariffario e fiscale gravante sul
metano.
In particolare colpisce la sovrappossizione di imposte
derivante dal metodo di applicazione (da parte di tutte le
aziende erogatrici) delle aliquote IVA che gravano su una base
imponibile comprensiva delle altre numerose e rilevanti
imposte di consumo (imposta erariale di consumo, addizionale
regionale, eccetera). Ciò accade sulla base di una assai
discutibile (secondo alcuni illegittima) interpretazione del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Tra
l'altro nel corso di una trasmissione televisiva l'allora
sottosegretario di Stato alle finanze ammise l'incongruità di
tale applicazione e promise un intervento del Governo. In
realtà però non accadde nulla.
Un'altra palese ingiustizia viene però compiuta ai danni
dell'utente: dalle aziende erogatrici vengono applicate le
imposte sui consumi più elevate (circa 285 lire al metro cubo)
stabilite per gli usi di riscaldamento, all'intero consumo
effettuato dall'utente, ivi compreso quello relativo all'uso
domestico (produzione di acqua calda e cottura dei cibi) per
il quale la legge prevede invece un'imposta minore ed
agevolata (circa 12 lire al metro cubo).
Pag. 2
Su questi temi vi è stato anche l'intervento (riferito alla
situazione lombarda, ma di valore generale per le
argomentazioni presentate), nei confronti del Ministro delle
finanze, del presidente del consiglio regionale e del
presidente della giunta regionale, del difensore civico della
Regione Lombardia, dottor Giovanni Jucci, del quale riportiamo
ampi stralci:
"Il prelievo fiscale, applicato ai consumi del metano dalle
società erogatrici del servizio, da tempo è oggetto di formale
contestazione da parte degli utenti che ne denunciano la
presunta illegittimità e chiedono un intervento nelle sedi più
appropriate per un riesame della questione.
Questo ufficio sinora si è limitato a fornire soltanto
delle delucidazioni per quanto concerne la corretta lettura
della bolletta mensile nelle sue varie componenti di
addebito.
Innanzitutto, alla richiesta se l'imposta di consumo sul
gas metano addebitata nella fattura dovesse essere
assoggettata ad IVA, la risposta, secondo varie risoluzioni
ministeriali, non poteva che essere affermativa.
Infatti, il Ministero delle finanze ha ribadito che, ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la base imponibile, agli
effetti dell'IVA, per le cessioni di beni e per le prestazioni
di servizi, è costituita dall'ammontare complessivo di tutto
ciò che è dovuto all'azienda del gas, compresi gli oneri di
qualsiasi genere posti a carico dell'acquirente del bene o del
committente del servizio.
Nella fatturazione del consumo gas-metano viene, quindi,
calcolato l'importo ottenuto mediante l'applicazione delle
tariffe che si diversificano a seconda dell'uso.
Relativamente al Centro Nord dell'Italia, sono previsti i
seguenti impegni:
1) tariffa T1 (contatore per l'uso domestico), comprende
solo l'utenza di gas per cottura ed acqua calda;
2) tariffa T2 (contatore per l'uso promiscuo), comprende
l'utenza di riscaldamento non individuale (compresi gli
ospedali e gli esercizi commerciali);
3) tariffa T3 (contatore per gli usi diversi), comprende
l'utenza di riscaldamento non individuale (compresi gli
ospedali e gli esercizi commerciali);
4) attività industriali, artigianali ed assimilate;
5) produzione di energia elettrica.
Analizzando le voci indicate nella fatturazione si rileva
che, per quanto concerne gli oneri che gravano sul consumo,
questi sono costituiti da:
1) quota fissa;
2) imposta di consumo erariale;
3) addizionale regionale all'imposta di consumo
erariale;
4) IVA.
La quota fissa, secondo quanto disposto dal provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1^ luglio 1986,
risulta:
1) per l'utenza del gas per cottura ed acqua calda, in
lire 27.600 annue, pari a lire 2.300 al mese (T1 - uso
domestico);
2) per l'utenza del gas ad uso riscaldamento individuale,
con o senza uso promiscuo, in lire 58.800 annue, pari a lire
4.900 mensili (T2 - uso promiscuo);
3) per tutte le altre utenze, calcolata sulla base di
lire 34.440 all'anno, pari a lire 2.870 al mese, per mc/h di
fabbisogno.
L'imposta di consumo erariale sul gas metano utilizzato
risulta fissata dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, come segue:
1) per la tariffa T1 (uso domestico): lire 12 per metro
cubo;
2) per la tariffa T2 (uso promiscuo: solo riscaldamento
individuale ed uso di gas per cottura ed acqua calda): lire 77
per metro cubo sino a 250 metri cubi annui; lire 258 per metro
cubo oltre i 250 metri cubi di consumo annuo;
3) per la tariffa T3 (usi diversi): lire 258 per metro
cubo;
Pag. 3
4) per uso artigianale, agricolo ed industriale: lire 20
per metro cubo;
5) per la produzione di energia elettrica non è prevista
alcuna imposta di consumo erariale.
L'addizionale regionale all'imposta di consumo, determinata
con legge regionale, in forza dell'articolo 13 del
decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, per ciascuna classe di
utenza (limitata a T1, T2 e T3), è fissata in lire 10 al metro
cubo.
L'IVA applicata sulla base imponibile, prevista dal
decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29
aprile 1991, n. 139, risulta stabilita nella seguente
percentuale:
1) per la tariffa T1 (uso domestico): 4 per cento;
2) per la tariffa T2 (uso promiscuo): 19 per cento;
3) per la tariffa T3 (usi diversi): 19 per cento.
Al riguardo, sembra debbasi premettere che, ai sensi del
combinato disposto del primo comma dell'articolo 3 e
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la fornitura
di gas metano è da considerare operazione imponibile ai fini
IVA, sussistendo già il requisito soggettivo, ossia
l'esercizio d'impresa, sia quello oggettivo dell'effettuazione
di una prestazione di servizi verso corrispettivo.
Il problema però che si presenta è quello della
composizione della base imponibile, posta in essere dalle
aziende di settore, sulla quale viene applicata l'IVA.
Risulta, infatti, che le aziende del gas ricomprendono
nella base imponibile delle operazioni in parola non solo il
corrispettivo vero e proprio, ma anche l'imposta di consumo,
nonché l'addizionale regionale all'imposta di consumo erariale
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, conformemente alle risoluzioni ministeriali n. 363270
del 16 novembre 1977 e n. 350586 del 16 marzo 1982
interpretative della norma del primo comma dell'articolo
13.
Il problema, quindi, è quello di accertare se tale norma
intenda, in effetti, ricomprendere negli oneri di qualsiasi
genere posti a carico del committente del servizio, ai fini
della formazione della base imponibile, anche gli importi
dell'imposta predetta.
L'interpretazione dell'articolo 13, sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1979, n. 24, data dal Ministero delle finanze sembra
di dubbia rispondenza allo spirito della norma in
coordinamento con gli articoli 10 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive
modificazioni, nonché al precetto costituzionale espresso
dall'articolo 53.
La citata norma determina la base imponibile delle
prestazioni di servizi intesa come "ammontare complessivo dei
corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le
condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o al committente".
Quindi, si deve desumere che l'imponibile non è altro che
il corrispettivo, ossia l'importo che il consumatore paga
all'azienda per la fornitura del gas, oltre all'importo di
eventuali oneri e spese connesse alla prestazione del
servizio, quali, ad esempio, il noleggio del contatore, la
posa in opera di apparecchiature ed ogni altra prestazione
accessoria che va ad incidere sul prezzo di consumo e non
presenta i caratteri della rivalsa.
Il significato della norma che definisce la base imponibile
agli effetti delle prestazioni di servizi non può, pertanto,
prescindere dal criterio fondamentale per cui, nella base
imponibile, rientra tutto quanto non è espressamente escluso -
le esclusioni sono quelle previste dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - e
che alla sua formazione concorrono le operazioni accessorie di
cui all'articolo 12 del richiamato decreto del Presidente
della Repubblica.
Pag. 4
Ed è nelle ipotesi di esclusione che l'articolo 15, primo
comma, al punto 3) prevede, tra l'altro, che non concorrono a
formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di
rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della
controparte, purché regolarmente documentate".
Quindi, dalla lettera e dallo spirito della norma
dell'articolo 13, non sembra di poter ritenere l'ente
impositore del tributo come un terzo e l'imposta erariale di
consumo nonché l'addizionale regionale all'imposta medesima
come un qualsiasi onere contrattuale o aggiuntivo a favore di
terzi, ma, in effetti, solo tributi che gravano non
sull'azienda di servizio, ma sull'utente e che l'azienda
riscuote solo per conto dell'ente pubblico impositore.
Pertanto, poiché trattasi di operazioni di puro rimborso di
tributo accollati all'utente del servizio, l'imposta, non
essendo né fornitura di beni, né prestazione di servizi, non
può essere assoggettata all'IVA.
E' semplicemente aberrante considerare l'imposta come
corrispettivo e quindi base imponibile di altra imposta.
Motivi di coerenza inducono a richiamare il contenuto della
circolare ministeriale 23 febbraio 1976, n. 11, ove si precisa
che l'imposta di bollo su tratte e vaglia cambiari per
operazioni commerciali non è assoggettata ad IVA perché
trattasi di rimborso spese.
Sembra, inoltre, di dover richiamare il disposto
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, sostituito dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, ove al
punto 5) chiarisce che sono esenti dall'IVA "le operazioni
relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle
relative ai versamenti di imposta effettuati per conto dei
contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da
aziende e istituti di credito".
Il concetto fondamentale della norma non prende affatto in
considerazione il soggetto tenuto al versamento del tributo,
quanto invece l'inapplicabilità dell'IVA ad una qualsiasi
imposta.
Non sembra, infine, fuori luogo richiamare il contenuto
della risoluzione ministeriale 30 luglio 1984, n. 395695, ove
si pone in evidenza, ai fini del trattamento tributario, il
contributo che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, i titolari delle concessioni ad edificare
devono corrispondere nella misura corrispondente all'incidenza
delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di
costruzione.
La risoluzione medesima precisa che tale contributo non
assume rilevanza agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, in quanto lo stesso ha natura impositiva "dovendosi
riconoscere allo stesso la cogenza e la generalità, tipiche
del rapporto tributario, analogamente del resto, a quanto già
riconosciuto in regime IGE per i contributi di fognatura".
Qualora, tuttavia, il contributo sia conglobato e faccia
tutt'uno con il corrispettivo relativo alle concessioni di
aree edificabili - afferma ancora la risoluzione - il medesimo
è da assoggettare all'IVA, per la disposizione di carattere
generale contenuta nell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Risulta, pertanto, dalla risoluzione ministeriale che le
somme riscosse a titolo di tributo non sono soggette ad IVA,
salvo che queste non siano conglobate nel corrispettivo.
Non si può non esprimere il dubbio che sorge sulla
legittimità del diverso trattamento cui è soggetto il tributo,
secondo che venga oppure no conglobato nel corrispettivo:
scorporando il tributo dall'importo globale si avrebbe
l'imponibile sul quale va applicata l'IVA e si garantirebbe in
ogni caso l'applicazione del principio della intassabilità del
tributo".
La presente proposta di legge intende affrontare e
risolvere tali problemi con un chiarimento definitivo, in via
legislativa.
| |