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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5368
DDL0432-0002
Progetto di legge Camera n. 432 - testo presentato - (DDL12-432)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C432. TESTIPDL
...C432.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC432 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Su iniziativa di alcune
  associazioni di tutela dei consumatori e dei cittadini nei
  mesi scorsi sono nati alcuni comitati, prevalentemente nel
  nord d'Italia, per la riduzione del costo del gas metano, che
  hanno evidenziato alcune incongruità e "stranezze"
  dell'attuale sistema tariffario e fiscale gravante sul
  metano.
    In particolare colpisce la sovrappossizione di imposte
  derivante dal metodo di applicazione (da parte di tutte le
  aziende erogatrici) delle aliquote IVA che gravano su una base
  imponibile comprensiva delle altre numerose e rilevanti
  imposte di consumo (imposta erariale di consumo, addizionale
  regionale, eccetera).  Ciò accade sulla base di una assai
  discutibile (secondo alcuni illegittima) interpretazione del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.  Tra
  l'altro nel corso di una trasmissione televisiva l'allora
  sottosegretario di Stato alle finanze ammise l'incongruità di
  tale applicazione e promise un intervento del Governo.  In
  realtà però non accadde nulla.
    Un'altra palese ingiustizia viene però compiuta ai danni
  dell'utente: dalle aziende erogatrici vengono applicate le
  imposte sui consumi più elevate (circa 285 lire al metro cubo)
  stabilite per gli usi di riscaldamento, all'intero consumo
  effettuato dall'utente, ivi compreso quello relativo all'uso
  domestico (produzione di acqua calda e cottura dei cibi) per
  il quale la legge prevede invece un'imposta minore ed
  agevolata (circa 12 lire al metro cubo).
 
                               Pag. 2
 
    Su questi temi vi è stato anche l'intervento (riferito alla
  situazione lombarda, ma di valore generale per le
  argomentazioni presentate), nei confronti del Ministro delle
  finanze, del presidente del consiglio regionale e del
  presidente della giunta regionale, del difensore civico della
  Regione Lombardia, dottor Giovanni Jucci, del quale riportiamo
  ampi stralci:
    "Il prelievo fiscale, applicato ai consumi del metano dalle
  società erogatrici del servizio, da tempo è oggetto di formale
  contestazione da parte degli utenti che ne denunciano la
  presunta illegittimità e chiedono un intervento nelle sedi più
  appropriate per un riesame della questione.
    Questo ufficio sinora si è limitato a fornire soltanto
  delle delucidazioni per quanto concerne la corretta lettura
  della bolletta mensile nelle sue varie componenti di
  addebito.
    Innanzitutto, alla richiesta se l'imposta di consumo sul
  gas metano addebitata nella fattura dovesse essere
  assoggettata ad IVA, la risposta, secondo varie risoluzioni
  ministeriali, non poteva che essere affermativa.
    Infatti, il Ministero delle finanze ha ribadito che, ai
  sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la base imponibile, agli
  effetti dell'IVA, per le cessioni di beni e per le prestazioni
  di servizi, è costituita dall'ammontare complessivo di tutto
  ciò che è dovuto all'azienda del gas, compresi gli oneri di
  qualsiasi genere posti a carico dell'acquirente del bene o del
  committente del servizio.
    Nella fatturazione del consumo gas-metano viene, quindi,
  calcolato l'importo ottenuto mediante l'applicazione delle
  tariffe che si diversificano a seconda dell'uso.
    Relativamente al Centro Nord dell'Italia, sono previsti i
  seguenti impegni:
      1) tariffa T1 (contatore per l'uso domestico), comprende
  solo l'utenza di gas per cottura ed acqua calda;
      2) tariffa T2 (contatore per l'uso promiscuo), comprende
  l'utenza di riscaldamento non individuale (compresi gli
  ospedali e gli esercizi commerciali);
      3) tariffa T3 (contatore per gli usi diversi), comprende
  l'utenza di riscaldamento non individuale (compresi gli
  ospedali e gli esercizi commerciali);
      4) attività industriali, artigianali ed assimilate;
      5) produzione di energia elettrica.
    Analizzando le voci indicate nella fatturazione si rileva
  che, per quanto concerne gli oneri che gravano sul consumo,
  questi sono costituiti da:
      1) quota fissa;
      2) imposta di consumo erariale;
      3) addizionale regionale all'imposta di consumo
  erariale;
      4) IVA.
    La quota fissa, secondo quanto disposto dal provvedimento
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del 1^ luglio 1986,
  risulta:
      1) per l'utenza del gas per cottura ed acqua calda, in
  lire 27.600 annue, pari a lire 2.300 al mese (T1 - uso
  domestico);
      2) per l'utenza del gas ad uso riscaldamento individuale,
  con o senza uso promiscuo, in lire 58.800 annue, pari a lire
  4.900 mensili (T2 - uso promiscuo);
      3) per tutte le altre utenze, calcolata sulla base di
  lire 34.440 all'anno, pari a lire 2.870 al mese, per mc/h di
  fabbisogno.
    L'imposta di consumo erariale sul gas metano utilizzato
  risulta fissata dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
  202, come segue:
      1) per la tariffa T1 (uso domestico): lire 12 per metro
  cubo;
      2) per la tariffa T2 (uso promiscuo: solo riscaldamento
  individuale ed uso di gas per cottura ed acqua calda): lire 77
  per metro cubo sino a 250 metri cubi annui; lire 258 per metro
  cubo oltre i 250 metri cubi di consumo annuo;
      3) per la tariffa T3 (usi diversi): lire 258 per metro
  cubo;
 
                               Pag. 3
 
      4) per uso artigianale, agricolo ed industriale: lire 20
  per metro cubo;
      5) per la produzione di energia elettrica non è prevista
  alcuna imposta di consumo erariale.
    L'addizionale regionale all'imposta di consumo, determinata
  con legge regionale, in forza dell'articolo 13 del
  decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, per ciascuna classe di
  utenza (limitata a T1, T2 e T3), è fissata in lire 10 al metro
  cubo.
    L'IVA applicata sulla base imponibile, prevista dal
  decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29
  aprile 1991, n. 139, risulta stabilita nella seguente
  percentuale:
      1) per la tariffa T1 (uso domestico): 4 per cento;
      2) per la tariffa T2 (uso promiscuo): 19 per cento;
      3) per la tariffa T3 (usi diversi): 19 per cento.
    Al riguardo, sembra debbasi premettere che, ai sensi del
  combinato disposto del primo comma dell'articolo 3 e
  dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la fornitura
  di gas metano è da considerare operazione imponibile ai fini
  IVA, sussistendo già il requisito soggettivo, ossia
  l'esercizio d'impresa, sia quello oggettivo dell'effettuazione
  di una prestazione di servizi verso corrispettivo.
    Il problema però che si presenta è quello della
  composizione della base imponibile, posta in essere dalle
  aziende di settore, sulla quale viene applicata l'IVA.
    Risulta, infatti, che le aziende del gas ricomprendono
  nella base imponibile delle operazioni in parola non solo il
  corrispettivo vero e proprio, ma anche l'imposta di consumo,
  nonché l'addizionale regionale all'imposta di consumo erariale
  di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
  n. 68, conformemente alle risoluzioni ministeriali n. 363270
  del 16 novembre 1977 e n. 350586 del 16 marzo 1982
  interpretative della norma del primo comma dell'articolo
  13.
    Il problema, quindi, è quello di accertare se tale norma
  intenda, in effetti, ricomprendere negli oneri di qualsiasi
  genere posti a carico del committente del servizio, ai fini
  della formazione della base imponibile, anche gli importi
  dell'imposta predetta.
    L'interpretazione dell'articolo 13, sostituito
  dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
  gennaio 1979, n. 24, data dal Ministero delle finanze sembra
  di dubbia rispondenza allo spirito della norma in
  coordinamento con gli articoli 10 e 15 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive
  modificazioni, nonché al precetto costituzionale espresso
  dall'articolo 53.
    La citata norma determina la base imponibile delle
  prestazioni di servizi intesa come "ammontare complessivo dei
  corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le
  condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese
  inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
  accollati al cessionario o al committente".
    Quindi, si deve desumere che l'imponibile non è altro che
  il corrispettivo, ossia l'importo che il consumatore paga
  all'azienda per la fornitura del gas, oltre all'importo di
  eventuali oneri e spese connesse alla prestazione del
  servizio, quali, ad esempio, il noleggio del contatore, la
  posa in opera di apparecchiature ed ogni altra prestazione
  accessoria che va ad incidere sul prezzo di consumo e non
  presenta i caratteri della rivalsa.
    Il significato della norma che definisce la base imponibile
  agli effetti delle prestazioni di servizi non può, pertanto,
  prescindere dal criterio fondamentale per cui, nella base
  imponibile, rientra tutto quanto non è espressamente escluso -
  le esclusioni sono quelle previste dall'articolo 15 del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - e
  che alla sua formazione concorrono le operazioni accessorie di
  cui all'articolo 12 del richiamato decreto del Presidente
  della Repubblica.
 
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    Ed è nelle ipotesi di esclusione che l'articolo 15, primo
  comma, al punto 3) prevede, tra l'altro, che non concorrono a
  formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di
  rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della
  controparte, purché regolarmente documentate".
    Quindi, dalla lettera e dallo spirito della norma
  dell'articolo 13, non sembra di poter ritenere l'ente
  impositore del tributo come un terzo e l'imposta erariale di
  consumo nonché l'addizionale regionale all'imposta medesima
  come un qualsiasi onere contrattuale o aggiuntivo a favore di
  terzi, ma, in effetti, solo tributi che gravano non
  sull'azienda di servizio, ma sull'utente e che l'azienda
  riscuote solo per conto dell'ente pubblico impositore.
    Pertanto, poiché trattasi di operazioni di puro rimborso di
  tributo accollati all'utente del servizio, l'imposta, non
  essendo né fornitura di beni, né prestazione di servizi, non
  può essere assoggettata all'IVA.
    E' semplicemente aberrante considerare l'imposta come
  corrispettivo e quindi base imponibile di altra imposta.
    Motivi di coerenza inducono a richiamare il contenuto della
  circolare ministeriale 23 febbraio 1976, n. 11, ove si precisa
  che l'imposta di bollo su tratte e vaglia cambiari per
  operazioni commerciali non è assoggettata ad IVA perché
  trattasi di rimborso spese.
    Sembra, inoltre, di dover richiamare il disposto
  dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
  n. 633 del 1972, sostituito dall'articolo 1 del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, ove al
  punto 5) chiarisce che sono esenti dall'IVA "le operazioni
  relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle
  relative ai versamenti di imposta effettuati per conto dei
  contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da
  aziende e istituti di credito".
    Il concetto fondamentale della norma non prende affatto in
  considerazione il soggetto tenuto al versamento del tributo,
  quanto invece l'inapplicabilità dell'IVA ad una qualsiasi
  imposta.
    Non sembra, infine, fuori luogo richiamare il contenuto
  della risoluzione ministeriale 30 luglio 1984, n. 395695, ove
  si pone in evidenza, ai fini del trattamento tributario, il
  contributo che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28
  gennaio 1977, n. 10, i titolari delle concessioni ad edificare
  devono corrispondere nella misura corrispondente all'incidenza
  delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di
  costruzione.
    La risoluzione medesima precisa che tale contributo non
  assume rilevanza agli effetti dell'imposta sul valore
  aggiunto, in quanto lo stesso ha natura impositiva "dovendosi
  riconoscere allo stesso la cogenza e la generalità, tipiche
  del rapporto tributario, analogamente del resto, a quanto già
  riconosciuto in regime IGE per i contributi di fognatura".
    Qualora, tuttavia, il contributo sia conglobato e faccia
  tutt'uno con il corrispettivo relativo alle concessioni di
  aree edificabili - afferma ancora la risoluzione - il medesimo
  è da assoggettare all'IVA, per la disposizione di carattere
  generale contenuta nell'articolo 13 del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
  modificazioni.
    Risulta, pertanto, dalla risoluzione ministeriale che le
  somme riscosse a titolo di tributo non sono soggette ad IVA,
  salvo che queste non siano conglobate nel corrispettivo.
    Non si può non esprimere il dubbio che sorge sulla
  legittimità del diverso trattamento cui è soggetto il tributo,
  secondo che venga oppure no conglobato nel corrispettivo:
  scorporando il tributo dall'importo globale si avrebbe
  l'imponibile sul quale va applicata l'IVA e si garantirebbe in
  ogni caso l'applicazione del principio della intassabilità del
  tributo".
    La presente proposta di legge intende affrontare e
  risolvere tali problemi con un chiarimento definitivo, in via
  legislativa.
 
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