| 1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 202, riguardante il gas metano, è
distinta e applicata in relazione ai diversi consumi finali e
in relazione ai reali consumi effettuati dagli utenti per ogni
tipo di utilizzo e rilevati dalla azienda erogatrice.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sui consumi di gas metano è
applicata, nella misura dovuta per ogni tipo di consumo, in
relazione al corrispettivo, al netto dell'imposta di consumo e
dell'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui
all'articolo 10 del decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68.
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