| Onorevoli Colleghi! -- Gli interessi dei consumatori e
l'esigenza della loro tutela vanno innegabilmente conquistando
in tutti i Paesi industrializzati una crescente considerazione
da parte dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e
delle formazioni politiche e sociali. Nel nostro Paese, però
questo progresso di idee non si è tradotto in iniziative
idonee per attuare concretamente nell'ordinamento giuridico e
nelle prassi di governo della società i princìpi e gli
obiettivi dei movimenti dei consumatori, artefici principali
di questo cambiamento del quadro dei valori sociali. E' ciò
nonostante l'influenza della Comunità europea che, in questo
campo, ha varato specifici programmi e normative. Fin dal 14
aprile 1975, la Commissione
delle Comunità europee ha indicato le linee di sviluppo di un
"diritto dei consumatori" alla salute, alla sicurezza, alla
tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni,
all'informazione e all'educazione, nonché alla rappresentanza,
considerando tale diritto elemento costitutivo di una politica
non più meramente difensiva, ma altresì di iniziativa e di
proposta di un vero e proprio soggetto economico che non si
limiti a "comprare" beni e servizi, ma che partecipi ai vari
aspetti della vita sociale, economica e politica, influenti
sulla sua condizione di consumatore, in definitiva,
coincidenti con gli interessi generali promossi dal sistema
economico di mercato e con un equilibrato sviluppo umano e
sociale della collettività.
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La condizione di inferiorità del consumatore nelle
transazioni del mercato di consumo è fisiologica ed è tanto
più grave quanto più il mercato è indifferente alla
concorrenza internazionale o è organizzato da monopoli o da
oligopoli. Il riequilibrio della forza contrattuale del
consumatore è, quindi, una condizione fondamentale non solo
dell'equità sociale, ma del buon funzionamento del mercato. E'
indicativo, a questo proposito, il fatto che nei Paesi nei
quali è più progredita la tutela dei consumatori sono stati
creati a cura dello Stato, se non dal suo interno, diversi
strumenti di sostegno delle associazioni dei consumatori e
istituzioni specializzate che si assumono compiti tecnici di
ricerca e di analisi e che dovrebbero anche rientrare nei
futuri programmi dello Stato italiano.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce
che le norme della legge costituiscono, ai fini della
legislazione ordinaria, parte integrante dello "Statuto dei
diritti del cittadino" in quanto consumatore.
Con l'articolo 2, è costituito l'Istituto nazionale per il
consumo. L'Istituto avrà
natura di ente pubblico, con il compito di coordinare e
svolgere anche direttamente funzioni di informazione e
documentazione, studio ed educazione, analisi e valutazione in
merito ai diversi aspetti della tutela del consumo.
L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei
ministri promuova un apposito accordo di programma tra
l'Istituto nazionale per il consumo e le altre pubbliche
amministrazioni, al fine di coordinare gli interventi in
questo settore.
L'articolo 4 prevede l'applicazione all'Istituto e alle sue
attività di quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990 in
materia di diritto di accesso ed informazione da parte dei
cittadini e delle associazioni.
Con l'articolo 5 è istituito un Fondo nazionale per la
tutela del consumo, destinato a finanziare le attività
dell'Istituto e i progetti delle associazioni dei consumatori
e degli utenti.
Infine, l'articolo 6 reca le norme per la copertura
finanziaria degli oneri previsti dalla legge.
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