Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5373
DDL0433-0004
Progetto di legge Camera n. 433 - testo presentato - (DDL12-433)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C433. TESTIPDL
...C433.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC433 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Istituto nazionale per il consumo).
      1.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, l'Istituto nazionale per il consumo, di seguito
  denominato "Istituto".
    2.  L'Istituto è ente di diritto pubblico, dotato di
  autonomia patrimoniale e regolamentare e soggetto al controllo
  e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
  ministri.
    3.  L'istituto svolge compiti di analisi e di valutazione,
  di informazione e documentazione, di studio ed educazione e,
  in particolare:
        a)  acquisisce tutte le richieste di esame di
  laboratorio e di accertamento tecnico provenienti da pubbliche
  amministrazioni o da associazioni di consumatori e utenti,
  smistando le richieste reputate giustificate presso laboratori
  e centri già preposti a tali compiti ovvero all'uopo
  convenzionati con l'Istituto, procedendo altresì alla
  successiva valutazione dei risultati degli esami, dopo aver
  acquisito il parere delle associazioni professionali
  interessate, nonché procedendo agli adempimenti che si rendano
  necessari a seguito dei risultati medesimi;
        b)  realizza e gestisce una banca-dati per
  l'informazione sui consumi, avvalendosi, oltre che dei dati
  dell'Istituto nazionale
 
                               Pag. 4
 
  di statistica (ISTAT) e del Sistema informativo agricolo
  nazionale (SIAN) , anche di quelli messi a disposizione dai
  Ministeri interessati e da altri enti pubblici e privati;
        c)  provvede alla formazione di un ufficio di
  divulgazione dell'informazione, alla cui rete informatica si
  possa accedere anche a distanza mediante appositi collegamenti
  telematici;
        d)  promuove, anche in collegamento con università e
  centri specializzati pubblici e privati ovvero con le
  associazioni dei consumatori e degli utenti, studi tecnici
  relativi al miglioramento della qualità dei prodotti e dei
  servizi e al perfezionamento delle tecniche di
  commercializzazione e distribuzione dei prodotti, nonché studi
  giuridici ed economici da effettuarsi nell'ambito delle
  medesime materie e contribuisce all'educazione del consumatore
  e dell'utente e alla riconversione dei metodi produttivi e
  distributivi.
    4.  L'Istituto si avvale, nell'esercizio dei propri compiti
  di analisi, dell'attività svolta, nei rispettivi settori di
  competenza, dall'Istituto nazionale per la nutrizione e da
  altri istituti e centri universitari o di ricerca di natura
  pubblica.
    5.  L'Istituto è strutturato in modo da consentire alle
  associazioni dei consumatori e degli utenti di assolvere al
  ruolo di organi responsabili della messa a punto dei programmi
  dell'Istituto stesso.
    6.  La gestione amministrativa dell'Istituto e il controllo
  sull'esecuzione dei programmi sono affidati ad un direttore
  generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, sentite le associazioni dei consumatori
  maggiormente rappresentative, previo parere delle competenti
  Commissioni parlamentari.  Il direttore generale è scelto tra
  persone con comprovata competenza ed esperienza nel settore
  della tutela dei consumatori.
    7.  L'Istituto promuove convenzioni volte a garantire
  l'accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai
  laboratori di analisi, pubblici o convenzionati.
 
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    8.  L'Istituto si avvale di un contingente di personale
  della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
  interessati, la cui consistenza è determinata entro tre mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
  con il Ministro del tesoro, in regime di comando ai sensi
  degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni
  concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
  gennaio 1957, n. 3.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-433 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0433 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=009 PAGFIN=0005 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=043300 00 FASCIDC=12DDL0433 SORTNAV=0043300 000 00000 ZZDDLC433 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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