| (Istituto nazionale per il consumo).
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Istituto nazionale per il consumo, di seguito
denominato "Istituto".
2. L'Istituto è ente di diritto pubblico, dotato di
autonomia patrimoniale e regolamentare e soggetto al controllo
e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. L'istituto svolge compiti di analisi e di valutazione,
di informazione e documentazione, di studio ed educazione e,
in particolare:
a) acquisisce tutte le richieste di esame di
laboratorio e di accertamento tecnico provenienti da pubbliche
amministrazioni o da associazioni di consumatori e utenti,
smistando le richieste reputate giustificate presso laboratori
e centri già preposti a tali compiti ovvero all'uopo
convenzionati con l'Istituto, procedendo altresì alla
successiva valutazione dei risultati degli esami, dopo aver
acquisito il parere delle associazioni professionali
interessate, nonché procedendo agli adempimenti che si rendano
necessari a seguito dei risultati medesimi;
b) realizza e gestisce una banca-dati per
l'informazione sui consumi, avvalendosi, oltre che dei dati
dell'Istituto nazionale
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di statistica (ISTAT) e del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) , anche di quelli messi a disposizione dai
Ministeri interessati e da altri enti pubblici e privati;
c) provvede alla formazione di un ufficio di
divulgazione dell'informazione, alla cui rete informatica si
possa accedere anche a distanza mediante appositi collegamenti
telematici;
d) promuove, anche in collegamento con università e
centri specializzati pubblici e privati ovvero con le
associazioni dei consumatori e degli utenti, studi tecnici
relativi al miglioramento della qualità dei prodotti e dei
servizi e al perfezionamento delle tecniche di
commercializzazione e distribuzione dei prodotti, nonché studi
giuridici ed economici da effettuarsi nell'ambito delle
medesime materie e contribuisce all'educazione del consumatore
e dell'utente e alla riconversione dei metodi produttivi e
distributivi.
4. L'Istituto si avvale, nell'esercizio dei propri compiti
di analisi, dell'attività svolta, nei rispettivi settori di
competenza, dall'Istituto nazionale per la nutrizione e da
altri istituti e centri universitari o di ricerca di natura
pubblica.
5. L'Istituto è strutturato in modo da consentire alle
associazioni dei consumatori e degli utenti di assolvere al
ruolo di organi responsabili della messa a punto dei programmi
dell'Istituto stesso.
6. La gestione amministrativa dell'Istituto e il controllo
sull'esecuzione dei programmi sono affidati ad un direttore
generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentite le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Il direttore generale è scelto tra
persone con comprovata competenza ed esperienza nel settore
della tutela dei consumatori.
7. L'Istituto promuove convenzioni volte a garantire
l'accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai
laboratori di analisi, pubblici o convenzionati.
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8. L'Istituto si avvale di un contingente di personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
interessati, la cui consistenza è determinata entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, in regime di comando ai sensi
degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
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