| (Accordo di programma).
1. Ai fini dell'azione integrata e coordinata dell'Istituto
con le altre amministrazioni statali e con gli altri soggetti
pubblici interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri
promuove la conclusione di un apposito accordo di
programma.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 assicura il
coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità
di attuazione, i rispettivi obiettivi ed ogni altro connesso
adempimento per le amministrazioni coinvolte. L'accordo di
programma può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
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