| (Fondo nazionale per la tutela
del consumo).
1. Nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri è istituito
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un Fondo nazionale per la tutela del consumo, destinato a
finanziare l'attività dell'Istituto, nonché programmi e
progetti specifici di attività presentati da associazioni di
consumatori e di utenti. Per il triennio 1994-1996 è prevista
una dotazione finanziaria di lire dieci miliardi per ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
approvato il regolamento per l'utilizzazione del Fondo
nazionale per la tutela del consumo. Tale regolamento
stabilisce le modalità per la concessione alle associazioni di
consumatori e di utenti di contributi per il sostegno di
programmi annuali di attività particolarmente qualificati e di
rilevanza esterna, compresi convegni e pubblicazioni, nonché
di finanziamenti, anche integrali, di progetti specifici di
interesse collettivo. Il regolamento prevede inoltre la
definizione del procedimento per l'approvazione dei programmi
annuali dell'Istituto, nonché i criteri per l'accesso ai
finanziamenti del Fondo nazionale per la tutela del consumo e
per l'effettuazione dei controlli sulla destinazione effettiva
dei finanziamenti, e stabilisce la misura dell'indennità
spettante al direttore generale dell'Istituto.
3. All'Istituto è destinata una quota non inferiore al 60
per cento dei finanziamenti annui messi a disposizione del
Fondo nazionale per la tutela del consumo.
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